
Se hai vissuto all'estero per un periodo di tempo, e rientri in Italia perchè sei stato licenziato o perchè hai perso il lavoro, hai diritto all'ottenimento della disoccupazione. Vediamo nel dettaglio di cosa tratta e come fare per ottenerla.
Chi ha diritto a questa prestazione?
Possono beneficiare della disoccupazione tutti gli italiani che hanno vissuto e lavorato all'estero, assunti da un'azienda o altra entità con sede nel paese ospitante, e che sono costretti a rientrare in Italia perchè sono stati licenziati o perchè il loro contratto stagionale non è stato rinnovato.
L'indennizzo di disoccupazione si applica a prestazioni lavorative in Stati comunitari ed extracomunitari, convenzionati o non convenzionati con l'Italia.
Quali sono i requisiti da soddisfare?
Per poter beneficaire della disoccupazione, devi soddisfare i requisiti di seguito:
- devi essere rientrato in Italia entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto lavorativo all'estero
- devi contattare il Centro per l'Impiego entro 30 giorni dal rimpatrio e dichiarare la tua disponibilità immediata al lavoro
Come si chiede la disoccupazione?
Entro sette giorni dal tuo rientro in Italia, devi contattare il Centro per l'Impiego per informare che sei disponibile a lavorare. Così facendo avrai diritto alla prestazione a decorrere dal giorno del rimpatrio.
Se invece dichiari la tua disponibilità immediata tra l'ottavo e il trentesimo giorno dopo la data del rientro in Italia, la disoccupazione decorre dal giorno in cui entri in contatto con il Centro per l'Impiego e ti rendi disponibile al lavoro.
Chi paga l'indennità di disoccupazione?
L'indennità di disoccupazione viene erogata dall'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Puoi scegliere dove farla accreditare a seconda delle tue esigenze: libretto postale, sul tuo conto corrente postale o bancario, o con un bonificio domiciliato presso un ufficio postale che si trovi nello stesso posto dove risiedi o sei domiciliato.
A quanto ammonta la disoccupazione?
L'importo della prestazione è calcolato in base alle retribuzioni convenzionali dell'anno di riferimento della prestazione che vengono determinate con decreti ministeriali annuali (per il 2016 circolare INPS n. 23 del 9 febbraio 2016)
Come faccio a fare domanda?
Devi fare domanda direttamente dalla portale online dell'INPS seguendo questo link.
In alternativa puoi contattare il numero verde gratuito 803 164 (da rete fissa) oppure lo 06 164 164 se chiami da cellulare, o ancora puoi rivolgerti ad un Patronato.
Quando posso inoltrare la domanda?
Se si tratta della tua prima richiesta di indennizzo, la durata del tuo impiego all'estero è inunfluente. Se invece vuoi inviare altre domande oltre la prima, è necessario che tu sia in impiego subordinato da almeno 12 mesi, di cui 7 passati lavorando all'estero.
Se sei rientrato in Italia da un Paese dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo, dalla Svizzera, dall'Islanda, dalla Norvegia o dal Liechteinstein, devi allegare alla tua domanda il modello U1 unitamente a tutta la documentazione che prova che tu abbia lavorato all'estero, come contratto di lavoro, buste paga...
Sei provieni da un altro Paese, devi allegare un documento redatto dall'ex datore di lavoro, o dall'unità consolare competente, che attesti che sei stato licenziato o che il tuo contratto non è stato rinnovato.
Come e dove richiedere il modello S1?
Puoi ottenere il documento S1 dall'Ente previdenziale, o dal Centro per l'impiego, dell'ultimo paese estero dove hai lavorato. Una volta ottenuto, lo devi consegnare all'INPS.