Dal 1 febbraio niente più tampone per ingressi in Italia dall'UE

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Pubblicato 2022-01-31 alle 10:00 da Expat.com team
A partire dal 1 febbraio 2022, verrà tolto l'obbligo di tampone per le persone che entrano in Italia da un Stato dell'Unione Europea.

Vivi in uno Stato dell'UE e progetti di fare ritorno in Italia? Buone notizie! Indipendentemente dai motivi del tuo viaggio, sappi che a partire dal mese prossimo non sei più obbligato a presentare il risultato negativo di un test anti-covid quando entri sul territorio italiano. 

A seguito dell'aumento dei contagi provocati dalla variante Omicron del coronavirus, lo scorso dicembre il Ministero della Salute Roberto Speranza aveva emesso un'ordinanza, valida dal 16 dicembre al 31 gennaio 2022. Tutti i viaggiatori, in arrivo sul territorio italiano dai Paesi dell'UE, dovevano presentare il risultato negativo di un test anti-covid, oltre che il green pass.

Il 27 gennaio 2022 il Ministro Speranza ha firmato una nuova ordinanza: dal 1 febbraio, i viaggiatori provenienti da un Stato membro, potranno entrare in Italia presentando solo il green pass. Cade quindi l'obbligo di sottoporsi al tampone prima della partenza. 

Segue un estratto della nuova ordinanza che potete consultare per intero cliccando qui

Art. 2
1. A decorrere dal 1° febbraio 2022, le misure di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro della salute 14 dicembre 2021 cessano di applicarsi. A decorrere dalla medesima data e fino al termine di cui al comma 2, si applica l'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021 nel testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale – Serie Generale n. 254 del 23 ottobre 2021.
2. Ferma restando, per le sole finalità di cui al presente articolo, la durata della validità dei certificati COVID digitali dell'UE, nei termini di cui ai Regolamenti vigenti in materia, agli spostamenti in entrata e in uscita da Stati o territori esteri continuano ad applicarsi, fino alla data del 15 marzo 2022, le restanti misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021 e all'ordinanza del Ministro della salute 14 dicembre 2021, fatto salvo quanto disposto dall'ordinanza del Ministro della salute 14 gennaio 2022.
Art. 3
1. La presente ordinanza produce effetti dal 1° febbraio 2022. 

Riportiamo di seguito l'articolo 2 dell'Ordinanza (citata nel paragrafo sopra) emessa dal Governo in data 14 dicembre 2021 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 

Art. 2

1. Il comma 2 dell' articolo 3 della citata ordinanza Ministro della salute 22 ottobre 2021 è così sostituito:
«2. L'ingresso nel territorio nazionale per le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in uno o più Stati o territori di cui all'Elenco C dell'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come modificato dal comma 1, è consentito alle seguenti condizioni:
a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli, del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
b) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli, di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all' articolo 9, comma 2, lettere a), b) e e-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, o di altra certificazione equipollente;
e) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a un test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle ventiquattro ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale.»