Firmato nuovo Dcpm in Italia: cosa cambia dal 1 febbraio 2022

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Pubblicato 2022-01-24 alle 11:15 da Expat.com team
Il 21 gennaio il Premier italiano Mario Dragi ha firmato il nuovo Dcpm. Quali sono le normative che entreranno in vigore a partire dal 1 febbraio e che regoleranno l'accesso alle attività essenziali senza il green pass? Vediamolo insieme. 

L'Italia è in zona rosso scuro, stretta nella morsa della quarta ondata pandemica. In data 23 gennaio sono stati registrati 138.860 nuovi contagi e 227 decessi (fonte Lab24- Il Sole 24 ore).

Il 21 gennaio 2022, il Presidente del Consigllio ha firmato un nuovo decreto che indica i servizi accessibili dal 1° febbraio per le persone sprovviste di certificazione verde, ai sensi del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1

I servizi che restano accessibili ai cittadini che non hanno il green pass sono quelli in ambito sanitario, della giustizia e della pubblica sicurezza, i servizi alimentari e di prima necessità e quelli veterinari. Seguono informazioni più nel dettaglio.

Dove non servirà il green pass dal 1° febbraio

Questi sono gli esercizi commerciali accessibili senza la certificazione verde:

  • Farmacie e parafarmacie
  • Uffici di polizia
  • Supermercati
  • Pompe di benzina
  • Negozi di ottica
  • Edicole e mercati all'aperto
  • Negozi che vendono pellet e altro combustibile
  • Negozi per animali

DPCM 21 gennaio 2022 

Questo è l'estratto del decreto legge, emesso il 21 gennaio e firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri della salute, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione. Il testo per intero è consultabile qui. 

ART. 1
1. Ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, del 2021, fermo restando quanto disposto dall'articolo 9- sexies, comma 8, del medesimo decreto-legge, nonché quanto previsto dagli articoli 7 e 8, del decreto- legge 24 dicembre 2021, n. 221 e dall'articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali, nell'ambito dei servizi e delle attività che si svolgono al chiuso di cui al comma 1-bis, lettera b), non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto-legge, sono le seguenti:

a) esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l'accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio di cui all'allegato del presente decreto;

b) esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l'accesso per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall'articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice;

c) esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l'accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;

d) esigenze di giustizia, per le quali è consentito l'accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

2. Il rispetto delle misure di cui al presente articolo è assicurato dai titolari degli esercizi di cui all'allegato e dai responsabili dei servizi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.

3. Il presente decreto acquista efficacia a far data dal 1° febbraio 2022.

Fonti :