
Quando si programma un trasferimento all'estero con un minore, è fondamentale affrontare con particolare attenzione i profili giuridici e amministrativi coinvolti, così da garantire la piena conformità alle normative applicabili nel Paese di destinazione.Tra gli aspetti più delicati vi è il caso in cui il trasferimento avvenga con uno solo dei genitori, circostanza che richiede particolare attenzione al tema del consenso dell'altro genitore o del tutore legale.
Questa guida analizza il trasferimento di un minore in Francia, Svizzera e Germania, soffermandosi su tre profili centrali che caratterizzano ogni percorso di relocation internazionale con figli minori: ottenere il consenso dell'altro genitore o tutore legale nel caso del trasferimento con un solo genitore, organizzare l'iscrizione scolastica, la predisposizione della documentazione necessaria per la registrazione della residenza e per l'accesso ai servizi essenziali.
Consenso dell'altro genitore
Il trasferimento internazionale di un minore è un tema delicato, che intreccia aspetti migratori e di responsabilità genitoriale. Francia, Germania e Svizzera seguono principi comuni, in linea con il diritto internazionale e comunitario.
A livello di fonti rilevano in particolare: la Convenzione dell'Aia del 1980, che definisce la sottrazione illecita di un minore come la violazione dei diritti di custodia dell'altro genitore; e nell'ambito del diritto europeo, il Regolamento 2019/1111 e la Direttiva 2003/86/CE, secondo i quali un genitore che si trasferisce con il figlio in un altro Paese deve ottenere l'autorizzazione dell'altro genitore o dell'autorità genitoriale competente.
In Francia, quando entrambi i genitori esercitano la responsabilità, il trasferimento stabile del minore con un solo genitore richiede il consenso dell'altro o, in mancanza, un'autorizzazione giudiziale. La normativa francese (Articoli 371-1, 371-4, 372, 372-2 e 373-2-9 del Codice Civile) prevede che tale autorizzazione sia formalizzata e, se necessario, tradotta, per permettere la registrazione del minore presso le autorità. Il mancato rispetto di queste regole può configurare una sottrazione illecita con gravi conseguenze legali.
In Germania, il quadro è analogo: il consenso dell'altro genitore è necessario quando entrambi esercitano congiuntamente la responsabilità. Se almeno uno dei genitori ha diritto di soggiorno in Germania, il figlio può ottenere un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare. Nel caso in cui uno dei genitori abbia affidamento esclusivo o diritto esclusivo di determinare la residenza del minore, il consenso dell'altro genitore non è richiesto, ma deve essere provato documentalmente. Senza consenso o autorizzazione giudiziale, il trasferimento comporta rischi anche sotto il profilo della sottrazione internazionale di minore.
La Svizzera applica lo stesso principio: il genitore che si trasferisce deve ottenere l'autorizzazione dell'altro genitore o del giudice. Ogni Cantone può richiedere documenti specifici per registrare il minore. In caso di sottrazione illecita, il genitore non collocante può rivolgersi al tribunale del proprio Paese e far valere la decisione presso le autorità del Paese di destinazione.
In conclusione, il trasferimento internazionale di un minore con un solo genitore è normalmente agevole quando vi è accordo tra i genitori. Il nodo centrale in caso di conflitto è quindi la preventiva legittimazione civilistica al cambiamento di residenza internazionale del minore, fondamentale per garantire il rispetto dei diritti di entrambi i genitori e dell'interesse superiore del bambino.
Iscrizione scolastica e vaccini per bambini in Francia, Germania e Svizzera
Il trasferimento all'estero di un nucleo familiare con figli minori richiede un'attenta gestione dell'istruzione e degli adempimenti sanitari.
Di seguito, ricapitoleremo i principali requisiti per Francia, Germania e Svizzera. Ricordiamo che le autorità locali possono avere requisiti leggermente diversi e invitiamo sempre a verificare con loro le corrette modalità.
Francia
In Francia, la procedura di iscrizione scolastica si articola in due fasi: una prima registrazione presso il Comune di residenza e una successiva formalizzazione presso l'istituto scolastico assegnato.
Per i minori di età inferiore a sei anni, la registrazione presso il Comune deve essere effettuata entro il mese di giugno antecedente l'inizio dell'anno scolastico; ordinariamente, le iscrizioni vengono aperte a partire dal mese di marzo, ferma restando la possibilità per alcuni Comuni di anticiparne l'avvio.
A tal fine è richiesta la presentazione dei documenti di identità del minore e dei genitori, nonché di un documento attestante la residenza. Al termine della procedura, il Comune rilascia un certificato recante l'indicazione dell'istituto scolastico assegnato.
Per i minori di età pari o superiore a sei anni, il Comune dispone una valutazione delle competenze scolastiche e linguistiche, finalizzata ad accertare il livello di conoscenza della lingua francese e di eventuali altre lingue, le competenze già maturate e il grado di familiarità con la scrittura scolastica.
In base all'esito della valutazione, il minore viene inserito in una classe ordinaria ovvero in un'unità pedagogica per studenti allofoni di recente arrivo (UPE2A).
L'iscrizione definitiva presso la scuola richiede la produzione del certificato rilasciato dal Comune e della documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali ovvero, in alternativa, di una controindicazione medica formalmente riconosciuta.
Gli obblighi vaccinali variano in funzione dell'anno di nascita: per i nati prima del 2018 è richiesta la vaccinazione contro difterite, tetano e poliomielite; per i nati tra il 2018 e il 2022 si aggiungono ulteriori vaccinazioni, tra cui pertosse, epatite B, pneumococco, meningococco C e morbillo-rosolia-parotite; per i nati dal 2023 sono inoltre richieste le vaccinazioni contro i meningococchi A, B, W e Y.
Restano raccomandate ulteriori vaccinazioni, quali quelle contro tubercolosi, varicella, influenza, HPV, rotavirus e pertosse. In caso di mancata regolarizzazione vaccinale, può essere disposta l'esclusione temporanea dalla frequenza scolastica.
Germania
In Germania, il sistema scolastico è organizzato su base federale; conseguentemente, le modalità di iscrizione variano in funzione del Land e del Comune competente.
A titolo esemplificativo, nel distretto di Pankow, a Berlino, la procedura di iscrizione richiede la presentazione del certificato di residenza, dei documenti di identità del minore e dei genitori, del certificato di nascita, di eventuali attestazioni scolastiche pregresse, nonché di informazioni relative alla lingua madre e al livello di conoscenza del tedesco, dell'inglese o del francese. È inoltre richiesta la documentazione sanitaria prevista dall'autorità scolastica competente.
Sotto il profilo vaccinale, l'unico obbligo generalizzato riguarda la vaccinazione contro il morbillo, introdotta dalla legge Masernschutzgesetz, in vigore dal 1° marzo 2020.
L'obbligo si applica a tutti i bambini dal compimento del primo anno di età, nonché alle persone nate dopo il 1970. La medesima prescrizione riguarda anche il personale operante o presente presso scuole, asili e altre istituzioni educative. In alternativa alla vaccinazione, può essere presentata idonea certificazione medica attestante una controindicazione.
Svizzera
Anche in Svizzera come in Germania, il sistema scolastico è strutturato secondo un modello federalista, nell'ambito del quale ciascun cantone disciplina autonomamente l'organizzazione delle istituzioni formative.
Nel Cantone di Zurigo, tutti i minori in età scolastica hanno diritto e obbligo di frequenza scolastica sin dal loro arrivo sul territorio cantonale, indipendentemente dallo status di soggiorno.
All'arrivo nel territorio svizzero, i genitori sono tenuti a procedere tempestivamente all'iscrizione presso l'autorità scolastica locale (Schulpflege), che provvede ad assegnare il minore all'istituto scolastico del Comune di residenza.
Successivamente, la direzione scolastica individua la classe più appropriata in funzione del livello di competenze del minore, predisponendo, ove necessario, misure di supporto didattico aggiuntive.
I minori che non possiedono una sufficiente conoscenza della lingua tedesca possono essere inseriti in corsi di tedesco come seconda lingua (DaZ) oppure in classi di accoglienza finalizzate all'integrazione linguistica e scolastica.
La documentazione generalmente richiesta comprende: documento di identità del minore e dei genitori, certificato di nascita, attestazione di domicilio (registrazione comunale), documentazione scolastica precedente, eventuale permesso di soggiorno o altra documentazione amministrativa rilevante, nonché traduzioni certificate dei documenti ove necessarie.
Per quanto concerne il profilo vaccinale, nella maggior parte dei cantoni svizzeri non sono previsti obblighi vaccinali ai fini dell'iscrizione scolastica. Le raccomandazioni vaccinali vengono tuttavia definite sulla base di valutazioni di sanità pubblica che tengono conto della gravità delle patologie, della loro diffusione, nonché dell'efficacia e sicurezza dei vaccini.
Tali raccomandazioni sono aggiornate periodicamente da organismi indipendenti quali la Commissione federale per le vaccinazioni (CFV) e l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Tra le vaccinazioni maggiormente raccomandate figurano quelle contro rotavirus, meningococco B, meningococchi ACWY e HPV.
Formalità per vivere in un altro Paese UE
I cittadini italiani, in quanto cittadini dell'Unione Europea, beneficiano del diritto alla libera circolazione all'interno dello spazio europeo e possono trasferirsi liberamente in un altro Stato membro senza necessità di visto o autorizzazione al lavoro. Anche nell'Area Schengen, tuttavia, il soggiorno superiore a 90 giorni comporta alcuni adempimenti amministrativi obbligatori, generalmente legati alla registrazione della residenza presso le autorità locali.
Quando il trasferimento coinvolge figli minori, tali formalità assumono particolare rilievo, poiché dalla regolare registrazione dipendono anche l'accesso ai servizi sanitari, l'iscrizione scolastica e, più in generale, la piena integrazione nel Paese di destinazione.
Riportiamo, di seguito, le principali regole applicabili in Francia, Germania e Svizzera.
I cittadini italiani possono soggiornare liberamente in Francia. In caso di permanenza superiore a 90 giorni, non è richiesto un permesso di soggiorno in senso stretto, ma è opportuno procedere con la registrazione della propria presenza e della residenza presso le autorità competenti, soprattutto se il trasferimento è stabile o collegato a motivi di lavoro.
Nel caso di trasferimento familiare, è importante disporre fin dall'inizio della documentazione anagrafica necessaria (documenti d'identità, certificati di nascita dei figli, eventuali certificati di matrimonio o stato di famiglia), utile per completare le formalità locali e per i successivi adempimenti scolastici e sanitari.
Per i minori, la regolarizzazione della residenza facilita l'iscrizione scolastica e l'accesso al sistema sanitario francese.
Germania
Anche in Germania i cittadini italiani possono trasferirsi liberamente senza necessità di visto o permesso di soggiorno.
Per soggiorni superiori a 90 giorni è però obbligatoria la registrazione della residenza presso l'ufficio anagrafico locale (Anmeldung), generalmente da effettuare entro pochi giorni dall'ingresso nell'abitazione.
Per completare la registrazione sono normalmente richiesti:
- documento di identità valido;
- conferma del domicilio rilasciata dal proprietario dell'alloggio;
- eventuale documentazione familiare in presenza di figli.
La registrazione è essenziale anche per ottenere accesso ai servizi locali, inclusa l'iscrizione scolastica dei minori e l'attivazione della copertura sanitaria.
Svizzera
Per i cittadini Italiani, se la permanenza supera i 90 giorni, è obbligatorio richiedere un permesso di soggiorno presso l'autorità cantonale competente per il luogo di residenza.
La richiesta va presentata direttamente all'autorità cantonale, corredata dei documenti richiesti.
La domanda deve essere presentata dopo l'arrivo, allegando la documentazione richiesta, che generalmente comprende:
- documento di identità valido;
- contratto di lavoro o prova delle risorse economiche;
- contratto di locazione;
- documentazione relativa ai figli minori.
Nel caso di trasferimento con figli minori, è opportuno coordinare tempestivamente la richiesta del permesso di soggiorno con la predisposizione dei documenti necessari per l'inserimento scolastico e per l'accesso ai servizi locali, tenendo conto delle specifiche procedure previste a livello cantonale.
Conclusioni
In conclusione, quando si pianifica un trasferimento internazionale con un minore, è opportuno avviare con adeguato anticipo tutte le verifiche e gli adempimenti richiesti dal Paese di destinazione, tenendo conto delle specifiche condizioni normative applicabili al singolo caso.
È pertanto consigliabile raccogliere tempestivamente tutta la documentazione necessaria, inclusi eventuali atti di consenso genitoriale, i documenti richiesti ai fini dell'iscrizione scolastica e quelli connessi alle procedure di registrazione presso il nuovo comune di residenza straniero..
Una pianificazione preventiva consente di evitare ritardi o criticità al momento dell'arrivo e di garantire al minore un accesso regolare e immediato ai principali servizi essenziali, quali scuola, assistenza sanitaria e soggiorno regolare nel Paese ospitante.



















