
La scelta di trasferirsi all'estero è diventata frequente nella società di oggi, che sia per motivi legati ai propri legami personali, per opportunità professionali o per qualità della vita. Uno degli adempimenti richiesti ai cittadini italiani al momento del trasferimento è l'iscrizione all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero), che spesso viene percepita come il “passaporto fiscale” verso la non residenza. L'iscrizione all'AIRE, tuttavia, rappresenta un passaggio necessario, ma non è mai stata e non è tuttora una garanzia assoluta di perdita della residenza fiscale.
Per comprendere quando la residenza estera può essere messa in discussione, occorre partire dal concetto di residenza fiscale ai sensi della normativa italiana definito dall'articolo 2 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), che è stato recentemente modificato dal Decreto Legislativo n. 209/2023, in vigore dal 1° gennaio 2024.
La riforma si inserisce in un contesto di crescente mobilità internazionale delle persone fisiche. L'intento dichiarato del legislatore delegante era quello di ridurre i conflitti di residenza fiscale, rendendo la disciplina italiana più coerente con la prassi internazionale, con le convenzioni contro le doppie imposizioni e con le nuove modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
Questo obiettivo, tuttavia, può dirsi solo parzialmente raggiunto. Da un lato, la trasformazione dell'iscrizione anagrafica in presunzione relativa rappresenta un passo verso un approccio più coerente con i criteri convenzionali, che privilegiano elementi sostanziali rispetto a quelli meramente formali. Dall'altro, l'introduzione di un autonomo concetto di domicilio ai fini fiscali e del nuovo criterio della presenza fisica per almeno 183 giorni nel territorio italiano accentua la specificità della disciplina interna, determinando un assetto che, pur ispirato ai principi internazionali, non sempre coincide pienamente con essi.
I quattro criteri di collegamento dopo la riforma
Alla luce della nuova formulazione dell'articolo 2 TUIR, una persona è considerata fiscalmente residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d'imposta (almeno 183 giorni nell'anno solare, 184 negli anni bisestili) considerando anche le frazioni di giorno, ricorre almeno uno dei seguenti criteri:
- dimora abituale nel territorio dello Stato (residenza civilistica);
- domicilio fiscale, inteso come luogo in cui si sviluppano principalmente le relazioni personali e familiari;
- presenza fisica nel territorio dello Stato;
- iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente, salvo prova contraria.
Le condizioni sopra richiamate sono tra loro alternative: perché un soggetto sia considerato fiscalmente residente nel territorio dello Stato, è sufficiente che se ne verifichi anche una sola per la maggior parte del periodo d'imposta, vale a dire per un periodo pari ad almeno 183 o 184 giorni anche non continuativi, dove nel computo del suddetto periodo concorrono anche le "frazioni di giorno" (circ. Agenzia delle Entrate 4.11.2024 n. 20, Parte I, § 1).
Iscrizione AIRE e suoi limiti prima e dopo la riforma
Anche prima della riforma, l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente e la contestuale iscrizione all'AIRE costituivano una condizione necessaria, ma non sufficiente, per perdere la residenza fiscale in Italia.
In altri termini, l'adempimento anagrafico è indispensabile per formalizzare il trasferimento all'estero, ma non impedisce all'Amministrazione finanziaria di verificare se, in concreto, la persona abbia mantenuto in Italia il proprio domicilio o la propria dimora abituale.
Il dibattito sulla legittimità e sul peso dell'iscrizione anagrafica come criterio di collegamento fiscale è stato a lungo oggetto di discussione. Le convenzioni contro le doppie imposizioni, infatti, non fanno riferimento a criteri come l'iscrizione ai registri locali per la determinazione della residenza, ma privilegiano concetti sostanziali quali abitazione permanente, centro degli interessi vitali e dimora abituale.
Proprio questa tensione tra criterio formale interno e criteri sostanziali convenzionali ha spinto il legislatore della riforma a rivedere il valore dell'iscrizione anagrafica.
Nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2023, l'iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte dell'anno costituiva, di fatto, un elemento non superabile nella determinazione della residenza ai sensi della legislazione domestica. Oggi, invece, la nuova formulazione dell'articolo 2, comma 2 TUIR stabilisce che l'iscrizione per la maggior parte del periodo d'imposta comporta una presunzione di residenza fiscale, ma ammette la prova contraria.
Il criterio anagrafico è stato quindi “degradato” da presunzione sostanzialmente assoluta a presunzione relativa.
Ciò significa che una persona iscritta all'ANPR per oltre 183 giorni continua ad essere considerata fiscalmente residente in Italia, ma può dimostrare che tale iscrizione non corrisponde a una reale situazione di radicamento nel territorio. A tal fine, il contribuente deve essere in grado di dimostrare, attraverso elementi concreti e verificabili, che per la maggior parte del periodo d'imposta non si è realizzato alcuno dei criteri alternativi previsti dall'articolo 2, comma 2, del TUIR, diversi da quello anagrafico. In altre parole, deve provare che nello stesso periodo non ha avuto in Italia né la dimora abituale, né il domicilio inteso come centro delle relazioni personali e familiari, né una presenza fisica rilevante nel territorio dello Stato.
Detto ciò, l'avvenuta registrazione all'AIRE nella valutazione della residenza fiscale, non assume una rilevanza diversa a seguito della riforma: l'iscrizione all'AIRE – pur essendo indispensabile per formalizzare il trasferimento all'estero – non è sufficiente per escludere la residenza fiscale in Italia, se altri criteri sostanziali risultano integrati.
Immobili e famiglia rimasti in Italia
Tra i profili più delicati nella valutazione di un effettivo trasferimento della residenza fiscale all'estero, soprattutto quando lo spostamento è motivato prevalentemente da ragioni lavorative, rientrano il mantenimento di immobili in Italia e la permanenza del nucleo familiare nel territorio.
La casa in Italia come elemento di radicamento
Possedere un immobile in Italia non comporta automaticamente la residenza fiscale. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate post-riforma attribuisce particolare rilievo alla disponibilità effettiva dell'immobile e al suo concreto utilizzo ai fini della valutazione del domicilio quale criterio di collegamento della residenza fiscale.
Se l'immobile resta a disposizione del contribuente, arredato, con utenze attive e consumi regolari, e viene utilizzato in modo ricorrente durante l'anno, può diventare un indicatore di radicamento anche se non si trascorrono più di 183 o 184 giorni sul territorio italiano nel corso dell'anno.
La situazione è particolarmente delicata quando:
- l'abitazione è la stessa in cui vive il coniuge o i figli;
- rappresenta il punto di riferimento stabile per i rientri;
- è il luogo in cui si concentra la vita familiare.
In questi casi, la casa non è più solo un bene patrimoniale, ma un elemento che può concorrere a dimostrare che il centro delle relazioni personali è rimasto in Italia.
Diversamente, un immobile concesso in locazione a terzi con contratto regolarmente registrato o del tutto inutilizzato, con utenze interrotte o consumi contenuti, assume un rilievo molto minore.
La famiglia: il cuore del domicilio fiscale
A seguito della riforma fiscale del 2024, il domicilio è definito come il luogo in cui si concentrano i rapporti personali e familiari. La normativa tributaria in questo contesto si riferisce a tutti i rapporti personali, non solo quelli ufficialmente trascritti attraverso il matrimonio o le unioni civili, ma anche i rapporti tra conviventi che condividono legami personali stabili e duraturi sul territorio. Possono inoltre assumere rilievo i legami sociali consolidati, quando risultino da elementi oggettivi, ad esempio l'adesione stabile ad associazioni culturali, sportive o ad altri contesti che esprimono un inserimento duraturo nella vita del luogo.
In questo quadro, la presenza stabile della famiglia in Italia assume un peso significativo nella valutazione della residenza fiscale.
Il trasferimento del solo lavoratore, con nucleo familiare rimasto in Italia, rappresenta una delle situazioni più frequentemente oggetto di contestazione. Non è facile dimostrare che la vita personale sia stata trasferita all'estero quando il coniuge e i figli rimangono in Italia e continuano a frequentare istituti italiani e a condurre la loro vita ordinaria nel Paese. Al contrario, quando l'intero nucleo familiare si trasferisce stabilmente all'estero, con iscrizione dei figli a scuole locali e reale integrazione nel nuovo contesto, la posizione è molto più solida.
Rientri frequenti e situazioni a rischio
Uno degli aspetti più delicati nella valutazione della residenza fiscale riguarda i rientri frequenti in Italia e, più in generale, il modo in cui viene organizzata la propria presenza nel territorio.
La riforma del 2024 ha introdotto un criterio oggettivo particolarmente incisivo: la presenza fisica in Italia per almeno 183 giorni all'anno (184 negli anni bisestili) è di per sé sufficiente a determinare la residenza fiscale. I giorni non devono essere consecutivi e anche frazioni di giornata rilevano ai fini del conteggio.
Tuttavia, il criterio della presenza fisica non esaurisce l'analisi.
Accanto al criterio della presenza fisica continua a operare quello della residenza civilistica, che rinvia all'articolo 43 del Codice civile e individua la residenza nel luogo in cui la persona ha la propria dimora abituale. Questo parametro non è stato modificato dalla riforma e i chiarimenti forniti dalla precedente giurisprudenza conservano quindi piena attualità.
La dimora abituale non si identifica semplicemente con il luogo in cui si trascorre il maggior numero di giorni in senso matematico. Richiede, piuttosto, una valutazione sostanziale che tenga conto di due profili:
- da un lato, l'elemento oggettivo della permanenza abituale in un determinato luogo;
- dall'altro, l'elemento soggettivo, ossia la volontà di stabilirvi e mantenervi il centro delle proprie relazioni personali e sociali.
In questa prospettiva, ciò che rileva non è tanto la presenza continuativa e ininterrotta, quanto l'intenzione di fare di quel luogo il punto stabile della propria vita. La giurisprudenza ha chiarito che la residenza non viene meno per assenze anche prolungate, se permane la volontà di farvi ritorno e di conservarvi i legami familiari e sociali. L'abitudine a rientrare sistematicamente, la scelta di mantenere relazioni stabili e l'organizzazione della propria vita attorno a quel luogo possono essere elementi significativi della permanenza della residenza.
È proprio in questo quadro che i rientri frequenti assumono particolare rilievo. Se una persona dichiara di vivere stabilmente all'estero ma torna regolarmente in Italia nei fine settimana, vi trascorre le festività o lunghi periodi di pausa lavorativa, mantiene una casa pienamente disponibile e continua a coltivare qui la rete principale delle proprie relazioni personali, tali circostanze possono essere lette come indici di un legame sostanziale ancora radicato nel territorio italiano.
La valutazione non si esaurisce quindi nel mero conteggio dei giorni, ma si fonda sulla coerenza complessiva tra la scelta dichiarata di trasferirsi e la concreta organizzazione della vita personale.
Quando il Fisco può contestare la tua residenza estera
Il Fisco può contestare la residenza estera quando, al di là della cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente, emergono legami concreti con il territorio italiano.
Iscriversi all'AIRE è un passaggio necessario, ma non basta. La normativa attuale – rafforzata dalla riforma del 2024 – privilegia un'analisi sostanziale.
Se continui a rientrare regolarmente nei fine settimana, trascorri in Italia le festività o lunghi periodi dell'anno, mantieni una casa sempre disponibile e qui restano la tua famiglia e le tue principali relazioni personali, questi elementi possono far ritenere che il tuo legame con il territorio italiano non si sia mai interrotto. Anche un'assenza prolungata per motivi di lavoro non è sufficiente, di per sé, a dimostrare la perdita della residenza se permane la volontà di conservare in Italia il proprio punto di riferimento stabile.



















