Prossime elezioni dei Com.It.Es - consolati aperti il 2 e il 3 ottobre 2021

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Pubblicato 2021-09-27 alle 10:00 da Expat.com team
Il prossimo 2 e 3 ottobre saranno presentate le liste dei candidati e delle candidate che concorrono alle elezioni per i Comites. Gli uffici consolari nel mondo restano aperti in via straordinaria. Vi elenchiamo i requisiti che regolano l'eleggibilità e l'ineleggibilità dei candidati.

I Comites sono i Comitati per gli Italiani residenti all'estero. Sono degli organismi che, collaborando con gli Uffici diplomatico-consolari nel mondo, si occupano di rappresentare la collettività italiana nello Stato estero di residenza. 

Gli uffici elettorali dei Consolati italiani nel mondo, in occasione delle elezioni dei Comites che si terrano il prossimo 3 dicembre 2021, resteranno aperti in via eccezionale sabato 2 e domenica 3 ottobre.  In queste giornate saranno presentate le liste dei candidati e delle candidate che si presentano alle elezioni. 

Ecco delle informazioni inerenti all'eleggibilità o non eleggibilità dei candidati secondo le normative previste dalle leggi italiane. 

A) Candidati: requisiti, ineleggibilità e incandidabilità 

A.1) Eleggibilità dei candidati

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 286/2003, sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, purché iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'art. 5 comma 1 della Legge 459/2001 e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura è ammessa solo in una circoscrizione e per una sola lista. Ai sensi dell'art. 6 del DPR 395/2003, i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti per godere di elettorato passivo (art. 55, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

A.2) Ineleggibilità e incandidabilità

Ai sensi dell'art. 5, comma 4, della Legge, non sono eleggibili i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il personale a contratto, nonché coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati. Non sono altresì eleggibili gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato e gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l'assistenza che ricevono finanziamenti pubblici.

Inoltre, l'art. 6 del DPR 395/2003, già richiamato, rinvia alle condizioni di ineleggibilità e incandidabilità previste dagli articoli 60 (Ineleggibilità) e 61 (Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia) del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, nonché dagli articoli 10 (incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali) e 11 (Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità) del D.Lgs. 235/2012.

Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non è eleggibile. Non sono infine eleggibili coloro che sono stati componenti di un Comitato per due mandati consecutivi (art. 8 della Legge).

B) Presentazione della lista dei candidati

Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei membri del Comitato da eleggere e non superiore a 16 per i Comites composti da 12 membri o 22 per i Comites composti da 18 membri. Esse sono presentate nelle ore d'ufficio all'Ufficio elettorale dal ventesimo al trentesimo giorno successivo all'indizione. Le liste, ciascuna munita del proprio contrassegno, sono presentate da uno dei candidati o da un sottoscrittore. Il presentatore della lista dichiara il proprio domicilio ai fini delle successive notificazioni.

Ogni lista di candidati (ognuno con cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché numero progressivo attribuito dal presentatore di lista) deve essere corredata della prescritta documentazione, ovvero:

  1. a) le dichiarazioni, firmate e autenticate, di accettazione della candidatura di ciascun candidato corredate dai relativi certificati nei quali si attesta che i candidati sono iscritti negli elenchi elettorali della circoscrizione consolare, allo scopo di evitare che persone prive dell'elettorato attivo partecipino alle elezioni in qualità di candidati (in conformità con le norme vigenti in materia elettorale);
  2. b) la designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente per il comitato elettorale circoscrizionale;
  3. c) le sottoscrizioni prescritte dalla legge. Per ogni sottoscrittore la lista deve recare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e la certificazione elettorale.

Se volete maggori informazioni sui Comites, per sapere che cosa sono e quali sono le funzioni che svolgono, leggete l'articolo: I Comites: che cosa sono e a cosa servono'