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Cittadinanza italiana dopo la riforma: chi può ancora ottenerla?

Vita quotidiana 6 min di lettura
bandiera italiana© Aitac / Unspalsh

La riforma del 2025 ha modificato in modo significativo le regole per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Il principio della cittadinanza per discendenza resta valido, ma per molti nati all'estero non è più sufficiente dimostrare una linea genealogica italiana lontana. Diventa invece necessario verificare se esiste un legame più diretto con l'Italia o se si rientra nelle eccezioni previste dalla nuova disciplina.

Perché la riforma è importante per gli italiani all'estero

Per molti discendenti di italiani emigrati all'estero, la cittadinanza italiana iure sanguinis ha rappresentato per anni uno strumento fondamentale per recuperare un legame familiare, culturale e giuridico con l'Italia. In Paesi come Argentina, Brasile, Venezuela, Stati Uniti, Canada o Australia, intere famiglie hanno potuto chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana ricostruendo la propria linea di discendenza da un antenato italiano.

Negli ultimi anni, però, l'aumento delle domande presentate da persone nate e residenti all'estero ha alimentato un dibattito sul rapporto effettivo tra cittadinanza italiana, legame con il Paese e accesso ai diritti connessi alla cittadinanza europea. Con il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, il legislatore italiano è intervenuto per limitare la trasmissione automatica e potenzialmente illimitata della cittadinanza ai discendenti nati all'estero.

Il punto centrale è questo: la cittadinanza italiana per discendenza non è stata abolita. Tuttavia, il suo riconoscimento è diventato più selettivo. Dopo la riforma, non basta sempre dimostrare l'esistenza di un antenato italiano: occorre verificare se il richiedente rientra nelle condizioni o nelle eccezioni previste dalla nuova disciplina, orientata ad accertare un legame giuridico o personale più vicino con l'Italia.

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Come funzionava tradizionalmente lo iure sanguinis

La legge italiana si fonda storicamente sul principio dello iure sanguinis: è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini italiani. Questo principio resta previsto dall'art. 1 della legge n. 91/1992.

Prima della riforma, molti discendenti nati all'estero potevano chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana anche attraverso una linea genealogica risalente a generazioni lontane. La verifica riguardava soprattutto la continuità della trasmissione: bisognava dimostrare che l'antenato italiano non avesse perso la cittadinanza prima della nascita del discendente successivo e che non vi fossero interruzioni nella linea familiare.

In pratica, il centro dell'analisi era l'albero genealogico. Dopo la riforma, l'albero genealogico resta importante, ma non sempre basta da solo.

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Cosa cambia con la riforma 2025

La riforma ha introdotto l'art. 3-bis nella legge n. 91/1992. La nuova norma riguarda chi è nato all'estero, anche prima dell'entrata in vigore della riforma, ed è in possesso di un'altra cittadinanza. In questi casi, la persona è considerata non avere acquistato automaticamente la cittadinanza italiana, salvo che rientri in una delle eccezioni previste dalla legge.

Il nuovo sistema, quindi, non elimina lo iure sanguinis, ma restringe il riconoscimento automatico per chi è nato all'estero e possiede già un'altra cittadinanza. Il semplice fatto di avere un antenato italiano potrebbe non essere più sufficiente, soprattutto quando il legame con l'Italia passa attraverso un bisnonno, un trisavolo o una linea familiare molto lontana.

La circolare del Ministero dell'Interno del 28 maggio 2025 chiarisce inoltre che l'art. 3-bis non crea un nuovo meccanismo autonomo di trasmissione della cittadinanza. Chi rientra in una delle eccezioni può vedere riconosciuta la cittadinanza sulla base dei meccanismi già esistenti, ma solo se la linea di trasmissione non si è interrotta.

Le principali eccezioni da conoscere

La prima eccezione riguarda le domande amministrative già presentate entro le 23:59 del 27 marzo 2025, ora di Roma. Se la domanda era stata presentata correttamente all'autorità competente, con la documentazione necessaria, il riconoscimento può ancora seguire le regole precedenti. È la domanda a dover essere stata presentata entro quella data; il provvedimento di riconoscimento può arrivare anche in un momento successivo.

Un'altra tutela riguarda gli appuntamenti già comunicati entro le 23:59 del 27 marzo 2025. In alcuni casi, chi aveva ricevuto dall'ufficio competente un appuntamento comunicato entro quella data può rientrare nel regime precedente, se la domanda viene poi presentata nel giorno fissato.

Restano inoltre tutelate le domande giudiziali già depositate entro le 23:59 del 27 marzo 2025. In termini semplici, chi aveva già avviato un giudizio entro quella data può rientrare nella disciplina precedente.

Una delle eccezioni più rilevanti riguarda poi il caso in cui un genitore o un nonno possieda, o possedesse al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana. Questo significa che il richiedente deve poter dimostrare non solo il rapporto di discendenza, ma anche che quel genitore o nonno non aveva un'altra cittadinanza nel momento rilevante. La verifica riguarda il momento della nascita dell'interessato oppure, se l'ascendente era già deceduto, il momento della sua morte.

Infine, vi è il caso in cui un genitore o adottante cittadino sia stato residente in Italia per almeno due anni continuativi dopo l'acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita o dell'adozione del figlio. Anche qui non basta un legame generico con l'Italia: occorre poter dimostrare la residenza con documenti adeguati, come certificati storici di residenza.

I figli minorenni nati all'estero

La riforma ha introdotto regole specifiche anche per i figli minorenni nati fuori dall'Italia. Per le famiglie italiane residenti all'estero, questo è uno degli aspetti più importanti: non sempre, infatti, la cittadinanza italiana si trasmette automaticamente dalla nascita.

Dopo la conversione del D.L. n. 36/2025 la trasmissione della cittadinanza ai minori nati all'estero è subordinata alla presenza di specifiche condizioni. In linea generale, occorre verificare se il minore possiede o può possedere un'altra cittadinanza, se il genitore italiano ha risieduto in Italia per almeno due anni continuativi prima della nascita del figlio, oppure se al momento della nascita un genitore o un nonno possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana.

Se il minore non rientra nei casi di trasmissione automatica, può essere rilevante l'acquisto della cittadinanza per beneficio di legge. Questa procedura riguarda i figli minori di almeno un genitore cittadino italiano per nascita che non trasmette automaticamente la cittadinanza. La dichiarazione deve essere resa dai genitori secondo le modalità previste dall'autorità competente. Secondo le istruzioni del Consolato Generale d'Italia a Londra, la dichiarazione può essere presentata entro tre anni dalla nascita del minore; se i genitori non la rendono contestualmente, il requisito si considera soddisfatto alla data in cui viene presentata la dichiarazione del secondo genitore.

È importante ricordare che, in questi casi, la cittadinanza non decorre dalla nascita, ma dal giorno successivo alla dichiarazione. Per i minori che erano già minorenni al 24 maggio 2025 e rientrano nelle condizioni previste, il termine transitorio per presentare la dichiarazione è stato prorogato al 31 maggio 2029.

Le modalità operative possono variare a seconda del consolato competente. Per questo motivo, chi vive all'estero dovrebbe sempre consultare le istruzioni pubblicate dalla sede consolare del proprio Paese di residenza.

Alcuni esempi pratici

Un adulto nato in Brasile, Argentina o Venezuela che ha un bisnonno italiano potrebbe non poter più fondare la domanda solo su quella linea genealogica, se non rientra in una delle eccezioni previste dalla riforma. La linea familiare resta rilevante, ma occorre verificare anche la posizione dei genitori o dei nonni e le date di eventuali domande già presentate.

Un figlio nato all'estero da genitore italiano deve verificare se la cittadinanza si trasmette automaticamente o se è necessaria una dichiarazione. In particolare, è importante capire se il genitore è cittadino italiano per nascita, se ha acquisito la cittadinanza ad altro titolo e se ha avuto un periodo di residenza in Italia prima della nascita del figlio.

Una famiglia italiana residente all'estero con figli minorenni dovrebbe verificare se può beneficiare del termine transitorio prorogato al 31 maggio 2029. Non basta, però, che il figlio sia minorenne: bisogna controllare anche la posizione del genitore e il titolo in base al quale la cittadinanza italiana è stata riconosciuta.

Chi aveva già presentato domanda prima del 27 marzo 2025 deve verificare che la domanda fosse effettivamente completa e correttamente presentata secondo le regole applicabili. L'accuratezza della documentazione e il rispetto delle tempistiche diventano quindi elementi decisivi.

Documenti: perché la prova diventa ancora più importante

Dopo la riforma, la preparazione documentale è ancora più importante. Non basta ricostruire l'albero genealogico familiare in modo generico. È opportuno raccogliere documenti che aiutino l'autorità competente a verificare con chiarezza le condizioni richieste per il riconoscimento della cittadinanza.

Possono essere necessari, ad esempio, documenti che dimostrino la cittadinanza italiana dell'ascendente, l'eventuale possesso esclusivo della cittadinanza italiana da parte del genitore o del nonno, l'assenza di rinunce o interruzioni nella linea di trasmissione, la residenza in Italia del genitore se rilevante e la corretta presentazione della domanda entro i termini transitori, quando applicabile.

La circolare del Ministero dell'Interno specifica, ad esempio, che per dimostrare il possesso esclusivo della cittadinanza italiana da parte di un genitore o di un nonno possono essere richiesti certificati negativi di cittadinanza, attestazioni di non rinuncia, attestazioni di non iscrizione nelle liste elettorali o altri documenti utili. Se formati all'estero, tali documenti devono essere tradotti e legalizzati secondo le regole applicabili. Le semplici dichiarazioni di parte non sono considerate sufficienti.

Cosa verificare oggi prima di presentare domanda

Chi vive all'estero, o discende da cittadini italiani, dovrebbe partire da alcune domande semplici: dove è nato il richiedente? Possiede un'altra cittadinanza? Quale ascendente italiano viene invocato? Si tratta di un genitore, di un nonno o di un ascendente più lontano? Il genitore o il nonno aveva esclusivamente la cittadinanza italiana? Esistono domande, appuntamenti o giudizi anteriori al 27 marzo 2025? Ci sono figli minorenni coinvolti? Quali documenti sono già disponibili?

Questa verifica preliminare è essenziale perché casi apparentemente simili possono avere esiti diversi. Due persone nate nello stesso Paese e discendenti da famiglie italiane potrebbero trovarsi in situazioni giuridiche differenti, a seconda delle date, della cittadinanza degli ascendenti e della documentazione disponibile.

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Conclusione

La cittadinanza italiana iure sanguinis resta uno strumento importante per molte famiglie italiane all'estero, ma dopo la riforma 2025 richiede una verifica molto più attenta. Prima di avviare una domanda, è opportuno analizzare non solo la linea genealogica, ma anche le date rilevanti, la cittadinanza degli ascendenti più vicini, l'eventuale residenza in Italia del genitore e la documentazione disponibile.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 63/2026, ha esaminato l'art. 3-bis e ha dichiarato non fondate alcune questioni di legittimità costituzionale sollevate sulla nuova disciplina, confermando la centralità del nuovo quadro normativo.

Per i discendenti di italiani, il messaggio pratico è chiaro: la possibilità di ottenere la cittadinanza non è scomparsa, ma il percorso richiede oggi una valutazione caso per caso, più documentata e più attenta al rapporto effettivo con l'Italia.

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Alessandro Arletti
Autore

Alessandro Arletti è Dottore commercialista e revisore contabile, fondatore di Studio Arletti & Partners dal 1998. È specializzato da anni nelle giurisdizioni italiane ed estere nell'ambito della mobilità globale dei lavoratori per diritto del lavoro, sicurezza sociale, immigrazione, fiscalità e Risk Assessment. Collabora con alcune tra le migliori Associazioni di Categoria italiane ed internazionali, come le Camere di Commercio di Modena, Regno Unito e Germania, Federmacchine, ART-ER e Fondazione Marco Biagi Modena.

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