tassazione pensione inps in portogallo
se vuoi conosco un pensionato italiano che gode di pensione svizzera che forse potrebbe aiutarti!
E come vengono trattate le pensioni -in generale (non esclusivamente le vostre quindi) vale appunto in generale e cioè non a dipendenza del paese d'origine quando per es. -come abbiamo nel caso del Portogallo.- c'è la possibilità di esenzione fiscale per 10 anni. Che poi per voi valga o no, vedete bene che dipende dall'Italia, non dal Portogallo in sé... Orbene, la Tunisia ha un tipo di tassazione delle pensioni estere in generale. Il Marocco pure. Con la differenza o eccezione dei francesi che definiscono il Marocco come la periferia di casa loro e che usufruiscono anche di un trattamento e fiscalizzazione particolarmente vantaggioso -cosa che per tutti noi non vale-. Ecco perché avevo osato chiedere se qualcuno che già si trova -in questo caso, Marocco o Tunisia- mi sapesse dire qualcosa. Ripeto: una cosa sono i limiti, eccezioni e margini dettati dal proprio paese, altri quelli ev. posti dai paesi di destinazione. Il mio errore è stato quello di entrare in un foro che non comprende semplicemente coloro che parlano italiano?.. Invece su quello di lingua francese -pur non essendo di nazionalità francese- non ho davvero avuto simili inghippi e non ci siamo confusi... Io sono una svizzera ma di cultura italiana e per giunta vivo da oltre 20 anni all'estero, quindi è anche per il piacere di comunicare con gli Italiani -miei vicini di casa dunque- che mi piaceva stare su questo foro ...
Omero ha scritto :io non voglio darti lezioni! volevo solo aiutarti!
se vuoi conosco un pensionato italiano che gode di pensione svizzera che forse potrebbe aiutarti!
Ecco! Questa sí che è una bella cosa ed è proprio quello che speravo: che qualcuno in condizione pensionistica analoga o addirittura uguale, condividesse con me qualche cosa! Cosí sí che mi aiuti! TI RINGRAZIO!
Per conto mio stai interpretando male la convenzione Italia /Portogallo
L'art.19 di detta convenzione ha come capitolo Funzione Pubbliche quindi deduco tutto il suo contenuto come Inpdap ed altri enti locali/statali
Mentre art.18 parla di pensioni generico quindi interpetro come non pubblici
Articolo 18 - Pensioni
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni
analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono
imponibili soltanto in questo Stato.
Articolo 19 - Funzioni pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua
suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in
corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili
soltanto in questo Stato;
b) tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i
servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato che:
i) abbia la nazionalità di detto Stato, o
ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od
amministrativa, o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da
essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato od ente locale,
sono imponibili soltanto in questo Stato;
b) tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato qualora la persona fisica sia un
residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.
È proprio cosí! Lo stesso testo io l'avevo trovato su Internet ma soltanto in inglese. Personalmente peró avrei bisogno di sapere da chi ha già tutte le pratiche dietro di sé come gli è andata circa la famosa prova da apportare al Portogallo, di non essere già stati residenti in Pt. durante i 5 anni precedenti questa propria richiesta di non-habitual resident (che beneficia durante 10 della famosa esenzione sulla pensione). INFATTI: al momento della richiesta va' firmato un documento dove vi si dichiari di non mai essere stati residenti nei 5 anni precedenti. O.K., ma poi -a seconda del funzionario- possono venirci richieste le dichiarazioni fiscali di quegli anni precedenti e corrispondenti al proprio anteriore domicilio. E allora chi non aveva obbligo di dichiarare, per es.? Inoltre, a seconda dell'impiegato-funzionario anche lí -vale a dire che non è prassi certa, ma può succedere aleatoriamente (cosí mi ha siegato un avvocato)- viene richiesta direttamente dall'Ufficio una dichiarazione di cancellazione dal registro delle tasse del paese del precedente domicilio. Detto in altre parole -e per come mi è stato detto da più di un consulente (e di quelli che accompagnano le persone richiedenti in queste procedure)- dato il grande afflusso per es. nell'Algarve (oltre 1000 richiedenti al mese!), gli impiegati lí sbrigano le pratiche in modo veloce e rutinario e sono abituati a queste richieste, iter ecc. Ma al Nord (Lisbona ecc.) non è cosí. E non soltanto per un minore afflusso e numero di richieste. È ben chiaro che "regalare imposte" a tanta gente non viene reso proprio proprio facile... Allora, un consulente mi ha detto che un altro sistema per non subire lungaggini e rimandi sarebbe quello di fare le cose in due tempi:
Farsi accompagnare per la richiesta di Numero di Codice Fiscale per NON residenti. Dunque, senza qui poi già fare richiesta di carta di residente. Aprire già un conto in banca (per cui serve l'imprescindibile Nro di C.Fiscale) e aspettare qualche mese. Dopodiché presentarsi -avendo lí però già trovato "casa" = contratto d'affitto regolare o Rogito equivalente all'acquisto- e fare la famosa richiesta di residenza "non-habitual". Infatti, se uno ha già un numero di codice fiscale come NON residente, è scontato che uno non era quindi residente prima ....
Di certo vi è una cosa e in ogni caso: farsi accompagnare da qualcuno lungo tutto l'iter.
laviniavirginia ha scritto :Omero ha scritto :io non voglio darti lezioni! volevo solo aiutarti!
se vuoi conosco un pensionato italiano che gode di pensione svizzera che forse potrebbe aiutarti!
Ecco! Questa sí che è una bella cosa ed è proprio quello che speravo: che qualcuno in condizione pensionistica analoga o addirittura uguale, condividesse con me qualche cosa! Cosí sí che mi aiuti! TI RINGRAZIO!
Ciao Omero, se non ti dimentichi del contatto pensionato italiano con pensione svizzera...mi farebbe piacere e comodo.
Grazie! (Purtroppo non so come si va su MP... Ma tu di certo sí.... Francesca diceva di cliccare su bustina grigia sotto il proprio disegnini-francobollo, ma a me non esce niente in assoluto...Grazie e ciao. Lavinia)
alangio ha scritto :forse non hai capito bene,la residenza la puoi avere in tutti gli stati di europa,pago le tasse in TUNISIA COMUNICANDO ALL'INPS IL CAMBIO DI RESIDENZA FISCALE(che e diverso dalla residenza),E NULLA MI VIETA DI ABITARE ANCHE IN AUSTRIA GERMANIA INGHILTERRA ecc.. ecc..,naturalmente non in Italia,cosa che ho gia fatto ed e tutto regolare.
Ciao Alangio,
la confusione di concetti è avvenuta in quanto ve n'è una in termini: Come dici tu, un conto è la residenza fiscale -e lí siamo tutti in chiaro (penso)- un'altra è -come la chiami tu- "la residenza" - e cioè di cittadino annunciato presso un municipio di un paese x oppure y. Ma ancora un'altra cosa -cui tu forse ti riferisci- è avere un permesso di soggiorno che a seconda dei paesi dura 3 mesi (rinnovabile) o ev. anche di più. Un permesso di residenza (che quindi non è un permesso di soggiorno) non obbliga ad avere domicilio fiscale (=residenza fiscale) se e quando in un determinato paese non si soggiorna per un periodo superiore ai 183 gg. annui. Per cui, è possibilissimo e legale soggiornare in più paesi sempre che si rispettino questi termini temporali -sia per un permesso di soggiorno- sia per una residenza -detta solitamente anche residenza secondaria, rispetto appunto a quella del domicilio principale e presso cui si è sia residenti = annunciati al municipio, come pure residenti fiscali. L'ho qui specificato per tutte le persone cui interessa la questione. Ciao!
lavinia
alangio ha scritto :Ciao Giampietro
Non ho capito bene il tuo scritto?dici che per avere la gevolazione della detassazione devi essere anche cittadino Portoghese???
Mi sembra strano quello che scrivi,potresti confermarmi grazie
Giorgio
Ciao, sono ancora lavinia e leggo adesso di chi ti scrive con un altro temine equivocabile: cittadinanza. Attenzione alle variazioni di termini che solo apportano confusione! Cittadinanza è un termine che legalmente -per quanto si sta dibattendo sul foro- non significa pressocché nulla... Sei cittadino in quanto hai la residenza o domicilio. Se hai domicilio, sei anche ...cittadino fiscale=hai residenza fiscale. Se invece hai permesso di residenza e risiedi per un periodo inferiore ai 183 gg. annui, in quel posto sei cittadino...del mondo, ci risiedi temporalmente, e paghi le tasse altrove -ossia dove sei domiciliato anche fiscalmente-. Seppoi -mettiamo il caso- neppure stai 183 gg. (complessivi, non necessariamente tutti di seguito) in quel tuo domicilio, sarà lo stesso tuo domicilio laddove sussistano per te interessi familiari e affettivi. Infatti, uno può anche soggiornare-vivere-risiedere in 5 o 4 posti e senza arrivare né superare il famoso 183 gg annui. Per cui, proprio per poter stabilire dove situare il domicilio del cittadino (o essere umano insomma -che cittadini lo siamo tutti e comunque sia-), il legislatore ha stabilito questo criterio di interessi familiari e affettivi. Seppoi uno ha lí anche la maggior parte dei suoi beni, oppure anche soltanto uno e il più importante.... Va´da sé il criterio qual'è.... e...se sei cittadino italiano (ovvero italiano) chiaro che devi fare attenzione a non lasciare qualcosa in Italia (conti bancari o altre "cose") che ti possano fregare. Ecco, il cittadino -in questo caso italiano- ha il passaporto italiano. Orbene, se per cittadinanza (riguardo al Portogallo) tu intendessi proprio dover avere il passaporto portoghese, qui già mi si "strabuzzano" gli occhi e stento davvero a crederci.... Se cosí fosse, davvero tutti gli italiani dovrebbero riunirsi e vedere come far sloggiare coloro che li dominano. Ma siamo impazziti? Bella EU (Europa Unita) davvero : finisce allora per essere un'unità costituita con fini precisi: dominare-controllare-impedire il cittadino...europeo... Mi sa che davvero siamo al tramonto dell'Occidente... Tanto vale sbarcare altrove allora! Eppoi vada come vada (meglio morire "in guerra" ovvero dandosi da fare, che rimanere in poltrona di casa=paese proprio oppure UE a stramazzare...). Sí ragazzi, io vado in Marocco e la pianto lí anche con la variante Portogallo. Evvai, 10 anni passano presto eppoi pagare le tasse in Portogallo non sarà allora neppure una nocciolina.... Preferisco un posto dove invece di farmi salassare, mi faccio magari massaggiare (l'ho detto solo per la rima neh...) -nel senso che con quei soldi che risparmio faccio bene a me e anche ad altri; tipo avere una donna che mi fa' la pappa e le faccende. Non come schiavetta, ma come collaboratrice da apprezzare. Salute "ragazzi" !
Saluti.
Mi interessai della questione circa 10 anni fa quando chiesi e ottenni un visto permanente per il Brasile dove avevo intenzione di andare a vivere. Con mia grande sorpresa scoprii che dal pagamento della pensione lorda erano e sono tutt'ora esclusi i pensionati pubblici. Inoltre ho conosciuto gente trasferitasi in Brasile permanentemente con regolare visto e iscrizione all'AIRE, che subiscono le ritenute sia in Italia che in Brasile. In questo caso però il Brasile ha ragione perché esiste una convenzione con l'Italia che prevede la tassazione nel paese di residenza, per cui le somme trasferite dall'Italia (pensione) secondo la convenzione sono imponibili in Brasile. il problema e che in Italia si rifiutano di pagare la pensione al lordo. La questione è stata sollevata perfino in Parlamento con un nulla di fatto perché " non ci sono soldi".
Ho inserito l'aggettivo "incerto" perché l'Agenzia delle Entrate ha una ampia discrezionalità nel considerare o non un contribuente "residente all'estero". non è vero che basta dimorare all'estero 183 giorni, e non è vero nemmeno che è sufficiente rinuncia alla nazionalità italiana. Per esempio se si conserva la proprietà di un' abitazione in Italia si ha l'obbligo delle dichiarazione dei redditi in Italia.
Per avere informazioni complete ed attendibili sulla questione invito a leggere la "Guida Fiscale per i Residenti all'Estero" pubblicata dall'Agenzia delle Entrate.
agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c23d4780426dd133b1f2bbc065cef0e8/guida_non_residenti.pdf?MOD=AJPERES
1 - Per essere considerato residente all'estero bisogna prima di tutto essere iscritto all'AIRE;
2 - Bisogna non risiedere, dico non risiedere, in Italia più di 183 giorni e non, come dicono tutti, risiedere in Brasile più di 183 giorni. Il che significa che si può anche stare in Brasile solo 3 mesi, in Spagna altri 3 mesi, in Marocco altri 3 mesi e 3 mesi in Italia, ed essere considerato residente in Brasile, ameno che il Brasile non ponga misure restrittive;
3 - non bisogna avere in Italia interessi economici prevalenti, cioè a dire, non avere in Italia attività economiche di una certa importanza e comunque superiori alle attività che si hanno nel paese estero di residenza; ciò significa che non si può risiedere alle Canarie da pensionato ed avere un'azienda in Italia, o grossi interessi economici in Italia;
4 - il possesso di un'abitazione non influisce nella valutazione della residenza estera. E' logico che si debbano pagare le imposte relative; anche il percepire una pensione italiana in Italia non è considerato interesse economico prevalente.
"REDDITI TASSABILI DEI NON RESIDENTI:
Si intendono prodotto in Italia, e sono quindi soggetti ad imposizione da parte dello Stato italiano - salvo quanto previsto dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni - i redditi che hanno avuto origine nel territorio italiano e derivano da:
- attività di lavoro dipendente, di impresa, ecc;
- pensioni e assegni assimilati;
- beni immobili (terreni e fabbricati) ubicati in Italia."
Quindi tutto dipende dalla convenzione che lo Stato italiano a stilato con il Paese in cui si va a vivere e se la convenzione non esiste oppure prevede le le pensioni vengono tassate in Italia, purtroppo le tasse si pagano in Italia, sia per le pensioni pubbliche che per quelle private.
Le mie perplessità scaturiscono dalla fondata percezione che in Italia, da un po' di tempo, non esiste più la certezza del diritto e, far valere le proprie ragioni, diventa sempre più difficile, costoso e dagli esiti quasi sempre negativi. Le convenzioni vanno interpretate, sono scritte in due lingue e ciascun Stato cerca di interpretarle a proprio favore, in mezzo c'è il contribuente che alle volte è costretto a pagare due volte, in barba al tanto sbandierato divieto di doppia imposizione.
Evidenzio che lo scopo della convenzione è di evitare DOPPIA imposizione.
Per essere il più chiaro possibile voglio spiegarmi con un esempio.
Ipotizziamo che un pensionato INPS abbia deciso di trasferirsi in Portogallo, chiede ed ottiene dall'Inps il pagamento della sua pensione al lordo, si iscrive all'AIRE ed ottiene dal Portogallo l'esenzione per 10 anni.
In Italia però ha una casa che in conseguenza del trasferimento ha perso la qualifica di prima casa per cui è costretto a presentare dichiarazione dei redditi dichiarando il reddito castale se la casa e disabitata, oppure il reddito dell'affitto se la casa e affittata.
Dopo qualche anno, di solito al quarto, quinto anno, si fa vivo il fisco italiano e chiede al pensionato (italiano residente all'estero) di dimostrare di aver pagato le imposte sulla sua pensione nel Paese estero in cui risiede.
Le Autorità fiscali portoghesi rilascerà un attestato in cui dichiarerà che le tasse non le ha pagate perché esente in base alla legge..........
Allora l'Agenzia delle Entrate probabilmente eccepirà che la convenzione vale per non essere tassati due volte, non per non essere tassati affatto, quindi manderà una cartella in cui rivendicherà le imposte degli ultimi 4 anni con sanzioni, sovrattasse e interessi.
Al pensionato non resta che presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale nel modi e nei termini macchiavellici stabiliti con numerose circolari dalle medesima Agenzia delle Entrate. AUGURI! per l'esito del ricorso, sperando che non succeda come per i pensionati Inps residenti in Brasile i cui ricorsi sono stati accantonati e stanno pagando la doppia imposizione da circa 15 anni. Per avere idea di cosa succede in giro vedere questo link.
vivereinbrasile.com/2013/09/avvertenza-ai-pensionandi-e-pensionati.html?showComment=1396202593831#c6581936823765574526
Quello che voglio dire concludendo, e che alle Autorità Italiane proprio non va giù che i pensionati si trasferiscono in altro Paese e mi pare che stanno facendo di tutto per scoraggiare, creando confusione e l'incertezza, in considerazione anche delle ultime dichiarazioni di Boeri che appunto lamentava la fuga dei pensionati all'estero.
Naturalmente io non ho la sfera di cristallo, né conosco la verità assoluta, penso solo a quello che potrebbe succedere, sulla base di quello che vedo e leggo.
Naturalmente non voglio scoraggiare nessuno, ma è gusto che si abbia un quadro completo della situazione.
Se una persona ha residenza all'estero e possiede un immobile in Italia ..con affitto o non paga per questo bene o reddito con dichiarazione in Italia...ma solo per il bene o reddito prodotto in Italia
Questo è uguale in tutti i paesi europei ed oltre!!!!
Quello che dici è giusto, in linea di massima il cittadino italiano residente all'estero deve pagare le imposte sui redditi prodotti in Italia. Nel caso di possesso di un'abitazione oltre alle tasse locali (IMU, TARI ecc,) deve anche pagare l'Irpef sulla rendita catastale del fabbricato.
Il capitolo pensioni è particolare e se la pensione ha origine italiana, l'Italia la considera un reddito prodotto in Italia e quindi in linea di principio deve essere tassata in Italia, salvo le convenzioni internazionali volte ad evitare le doppie imposizioni.
Le convenzioni naturalmente sono differenti a seconda del Paese con il quale sono state stipulate, oppure con alcuni Paesi non esistono affatto.
E' qui che si è creata una grande confusione e le convenzioni vengono interpretate a seconda del funzionario che si incontra. Non so se è stato letto cosa succede in Brasile, anche con il Brasile esiste una convenzione che dice chiaramente che le pensioni sono tassate nel paese di residenza del percettore, per cui nel caso degli Italiani residenti in Brasile lo stato Italiano si dovrebbe astenere dall'effettuare le trattenute, al limite pretendere la dimostrazione che sono state pagate le imposte in Brasile, e invece non è cosi, l'Italia si rifiuta di pagare la pensione al lordo (anche quelle INPS) e il Brasile applicando correttamente la convenzione tassa le somme che arrivano in Brasile già tassate in Italia. I ricorsi presentati sono stati accantonati e quindi si va avanti cosi. Qui però, secondo me ci sarebbe una scappatoia. Se fossi io l'interessato presenterei regolare dichiarazione dei redditi in Italia scontando la somma pagata in Brasile e quindi l'Agenzia delle Entrate sarebbe costretta a rimborsare quanto pagato in Brasile, se si rifiuta, ricorso individuale alla Commissione Tributaria Provinciale, non contro la convenzione, ma contro il rifiuto di rimborso perché le disposizioni Italiane dicono che se presento dichiarazione in Italia le tasse pagate all'estero sono detraibili.
In Italia purtroppo succedono cose assurde, come ho premesso nella prima risposta, sembra che si sia persa la certezza del diritto. Giustamente un cittadino si chiede: ho diritto o non ho diritto a questa determinata cosa? Secondo me non esiste più una risposta certa, le competenze si accavallano si contraddicono, per esempio l'INPS non c'entra niente con le tasse, è soltanto un sostituto d'imposta, per cui di fronte ad una richiesta scritta da parte di un pensionato che vuole la pensione lorda perché residente al'estero dovrebbe pagare la pensione lorda senza battere ciglio, poi sarà il pensionato che risponderà della sua situazione fiscale sia al Paese di residenza sia all'Agenzia delle Entrate italiana, ma sappiamo bene che non è cosi', l'INPS si sostituisce all'Agenzia delle Entrate, interpretando leggi, circolari e prendendo decisioni discrezionali in materia di imposte. Ora con il nuovo presidente Boeri sembra che rivendichi anche il diritto di fare leggi.
Penso che chi abbia le certezze assolute in questo campo sia in errore, perché dopo tanti anni di esperienza posso tranquillamente affermare che le leggi fiscali sono costruite ad arte per poter avere ampia possibilità di interpretazione a seconda delle esigenze di bilancio.
Confermo che nel caso si possa dimostrare di aver pagato le imposta nel paese di residenza, in linea con quanto stabilisce la convenzione, l'Agenzia delle entrate Italiana non potrebbe eccepire alcunché, non importa se la somma pagata e tanta o poco. Confermo altresì i mie dubbi nel caso non si sia pagato niente né in Italia, né all'estero.
leggiti questo:
tasse-fisco.com/case/aire-agevolazioni-prima-residente-estero/12575http://www.tasse-fisco.com/case/aire-agevolazioni-prima-residente-estero/12575/
Motivo: * Prego inserire i dettagli nella sezione dedicata Servizi legali in Italia
Sono state riconosciute leggere agevolazioni esclusivamente ai PENSIONATI. E considerata prima casa solo relativamente alle imposte che si pagano al momento dell'acquisto (IVA, imposta di registro ecc)
Lo Stato, con la LEGGE 23 maggio 2014, n. 80, per la parte che interessa i residenti all’estero dice:
Art. 9-bis. IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all’estero
1. All’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: “l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti” fino a: “non risulti locata” sono soppresse e dopo l’ottavo periodo è inserito il seguente: “A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”.
2. Sull’unita’ immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
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