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Decreto legge relativo alla tessera vaccinale: i dettagli.
Il decreto legge relativo alla tessera vaccinale è stato pubblicato venerdì 22 ottobre 2021 in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore due mesi dopo tale pubblicazione
In virtù di tale decreto legge, il pass vaccinale sarà assegnato a qualsiasi persona di età superiore ai 18 anni residente in Tunisia e che abbia completato il programma vaccinale. Questo pass sarà richiesto nelle seguenti aree:
- Strutture e uffici di competenza dello Stato, enti locali ed enti pubblici, società ed enti,
- Istituti di istruzione e università, istituti di formazione professionale, asili nido, asili nido e kouttab nel settore pubblico e privato e centri di protezione sociale,
- Strutture sanitarie pubbliche e private per il supporto del paziente o per le visite,
- Carceri, centri di riabilitazione per bambini delinquenti e centri di custodia per le visite,
- Caffè, ristoranti e locali di varia categoria, unità turistiche e spazi aperti al pubblico,
- Luoghi e spazi riservati al tempo libero e alle celebrazioni, e per ospitare fiere, convegni, manifestazioni artistiche, scientifiche, culturali e sportive, nonché luoghi di culto.
Inoltre, le persone prive di tessera vaccinale sono sanzionate con la sospensione dell'esercizio delle funzioni per il personale statale e la sospensione del contratto di lavoro per i dipendenti del settore privato. Il periodo di sospensione dell'esercizio delle funzioni e del contratto di lavoro non è remunerato.
In allegato il testo integrale del decreto legge:
Il Presidente della Repubblica, vista la Costituzione, visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2021, n. 2021-117, relativo a provvedimenti eccezionali,
Dopo delibera del Consiglio dei ministri. Fare il decreto-legge, il cui contenuto è il seguente:
Articolo 1 - Un pass vaccinale è assegnato a ogni persona di nazionalità tunisina o residente in Tunisia, di età pari o superiore a diciotto (18) anni e che abbia completato il programma di vaccinazione contro il virus “SARSCoV-2”.
La tessera vaccinale di cui al primo comma del presente articolo può essere assegnata anche a persone di età inferiore ai diciotto (18) anni che abbiano completato il programma vaccinale. La tessera vaccinale di cui al primo comma del presente articolo è assegnata agli stranieri in arrivo in Tunisia e ai tunisini in possesso di certificati o tessere vaccinali rilasciati all'estero.
Viene inoltre assegnato uno specifico pass alle persone per le quali è controindicata la vaccinazione contro il virus “SARS-CoV-2”
Il modello della tessera vaccinale, le sue caratteristiche tecniche e le condizioni e le modalità della sua attribuzione sono fissate con decreto congiunto del ministro incaricato della salute e del ministro incaricato delle tecnologie della comunicazione.
Arte. 2 - I soggetti di cui ai commi primo e terzo dell'articolo 1 del presente decreto-legge devono presentare il tesserino vaccinale per accedere alle seguenti aree:
- Strutture e uffici di competenza dello Stato, enti locali ed enti pubblici, società ed enti,
- Istituti di istruzione e università, istituti di formazione professionale, asili nido, asili nido e kouttab nel settore pubblico e privato e centri di protezione sociale,
- Strutture sanitarie pubbliche e private per il supporto del paziente o per le visite,
- Carceri, centri di riabilitazione per bambini delinquenti e centri di custodia per le visite,
- Caffè, ristoranti e locali di varia categoria, unità turistiche e spazi aperti al pubblico,
- Luoghi e spazi riservati al tempo libero e alle celebrazioni, e per ospitare fiere, convegni, manifestazioni artistiche, scientifiche, culturali e sportive, nonché luoghi di culto.
Arte. 3 - Qualsiasi persona di nazionalità tunisina soggetta alle disposizioni del presente decreto-legge, deve presentare il libretto di vaccinazione all'uscita dal territorio tunisino dai vari posti di frontiera terrestre, marittima e aerea.
Arte. 4 - I ministeri devono organizzare campagne di vaccinazione intensive a beneficio dei loro agenti e assistenti, in coordinamento con il ministero preposto alla salute. Il calendario delle campagne di vaccinazione settoriale è fissato da comunicati stampa congiunti del Ministro della salute e del Ministro del settore, entro e non oltre sette (7) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto-legge. della Repubblica tunisina. Il calendario delle vaccinazioni per le persone collocate negli istituti penitenziari e nei centri di detenzione è altresì fissato entro lo stesso termine previsto dal secondo comma del presente articolo, con decisione dei ministri competenti per la salute, la giustizia e l'interno.
Arte. 5 - Il pubblico ufficiale e l'impiegato del settore privato beneficiano di un giorno di permesso retribuito per essere vaccinati a condizione che presentino al proprio superiore gerarchico o al proprio datore di lavoro la prova dell'avvenuta vaccinazione. L'agente o il dipendente beneficia anche di un congedo per malattia in aggiunta al predetto congedo, sulla base di un certificato medico all'uopo rilasciato.
Arte. 6 - La mancata presentazione della tessera vaccinale comporta la sospensione dell'esercizio delle funzioni per il personale dello Stato, degli enti locali e degli enti pubblici, delle aziende e degli stabilimenti, e del contratto di lavoro per i dipendenti del settore privato, fino alla presentazione della tessera vaccinale . Il periodo di sospensione dell'esercizio delle funzioni e del contratto di lavoro non è remunerato.
Arte. 7 - Dell'applicazione del divieto di accesso a tali spazi spettano i soggetti preposti all'accoglienza del pubblico negli spazi e nei luoghi della pubblica amministrazione di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge, sotto la responsabilità dei loro capi gerarchici e posti in caso di mancata presentazione del libretto di vaccinazione. In caso di violazione delle disposizioni del primo comma del presente articolo, nei confronti degli agenti interessati è avviato il procedimento disciplinare secondo la normativa vigente. Le pene previste dagli articoli 125 e 127 del codice penale si applicano in caso di aggressione nei confronti degli agenti di cui al primo comma del presente articolo nell'esercizio delle loro funzioni.
Arte. 8 - In caso di mancata applicazione del divieto di accesso agli spazi e ai luoghi ricadenti nel settore privato di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge, il governatore avente competenza territoriale emette un provvedimento di chiusura temporanea dello spazio o del luogo in cui il reato è stato commesso, per un periodo massimo di quindici (15) giorni. Le strutture sanitarie private non sono soggette a ordinanza di chiusura.
Arte. 9 - La relazione prevista dall'articolo 8 del presente decreto-legge è redatta dagli ispettori del controllo economico, degli addetti all'igiene, dei medici del lavoro, degli ispettori del lavoro e degli incaricati del controllo e dell'ispezione alle dipendenze degli enti pubblici di vigilanza, ciascuno per quanto di propria competenza , mediante verbale redatto da due agenti incaricati e giurati dopo aver reso nota la propria posizione e presentato le proprie carte professionali.
La denuncia deve contenere le dichiarazioni dell'autore del reato, nonché la data, il luogo e l'oggetto della denuncia, e deve altresì menzionare che l'autore del reato è stato informato della data e del luogo della sua redazione. L'agente inadempiente che assiste alla redazione del verbale deve sottoscrivere.
Se rifiuta di firmarlo o di rendere le sue dichiarazioni, ne viene fatto menzione nel verbale. Gli agenti incaricati della registrazione delle infrazioni sono autorizzati, nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni, ad accedere agli spazi e ai luoghi di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge.
Il verbale è trasmesso al governatore territorialmente competente, che può richiedere l'intervento della forza pubblica per eseguire i provvedimenti di chiusura.
Arte. 10 - Le disposizioni degli articoli 2, 3 e 6 del presente decreto-legge entrano in vigore decorsi due mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica tunisina. Tali disposizioni restano in vigore per un periodo di sei (6) mesi dalla scadenza dei suddetti due mesi.
Arte. 11 - Il presente decreto-legge sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica tunisina. Tunisi, 22/10/2021 alle 21:35
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