Ricezione canali TV italiani
- Informazioni generali sulla Tunisia - Guida
- Chiamate pubblicitarie e di phishing sui numeri cell Italiani - 11 Risposte
- Internet e telefono italiano in Tunisia - 16 Risposte
- Canali italiani TV in Tunisia - 49 Risposte
- Canone tv italiana per iscritto AIRE - 7 Risposte
- Telefono italiano con sim italiana - 13 Risposte
- Ancora su ricezione tv tunisia - 18 Risposte
Puo anche Sparire...dal mio punto di Vista.... Sono anni che non la vedo..non mi intéressa
Ne più ne meno....
Io Poi quando rientro c Périodi più o meno lunghi....mi prendo la Skeda...e continuo a vederli a seconda di dove sono
Paulviolin ha scritto :grazie Mauro quindi puoi portarti il contratto Sky fatto in Italia in tunisia e vedi tutti i pacchetti compresi nel contratto?
Tieni presente che a sky risulta comunque l'abbonamento all'indirizzo italiano. Una precisazione tecnica in Tunisia devi riconfigurare il decoder dal menù Configura se in Italia lo usi come tipo di impianto SCR dovrai impostare 1 LNB e salvare con il tasto verde... unica accortezza
...il Décoder... Io l ho portato ...ho chiamato il tecnico x installare la parabola Poi Lui ha sintonizzato su Hotbird....e vedo con la skeda i medesimi canali che vedo in Italia.. Ho décoder anche i. Francia ogni volta mi prendo la skeda...e continuo a vedere i miei canali...
Si certo il mio indirizzo Sky e Italia..dove arriva addebito mensile....sono tanti anni che faccio cosi....almeno 6 mi sembra.....
Poi ora addirittura se vuoi Sky a pagamento.... Ti DA più skede de utilizzare in più posti ....con unico abbonamento
Comunque prima di partire controllate, se il vostro decoder è settato in SCR quando sarete qui dovrete settarlo in 1LNB.
Anto&Simo ha scritto :Paulviolin ha scritto :grazie Mauro quindi puoi portarti il contratto Sky fatto in Italia in tunisia e vedi tutti i pacchetti compresi nel contratto?
Tieni presente che a sky risulta comunque l'abbonamento all'indirizzo italiano. Una precisazione tecnica in Tunisia devi riconfigurare il decoder dal menù Configura se in Italia lo usi come tipo di impianto SCR dovrai impostare 1 LNB e salvare con il tasto verde... unica accortezza
Il problema principale non è tanto Sky quanto ìl fisco italiano che controlla anche gli abbonamenti TV e sono alla base per dimostrare il domicilio italiano e quindi l'elusione fiscale.
Quindi per assurdo risparmiare sull'abbonamento TV con residenza italiana potrebbe costituire atto di accertamento del fisco italiano con recupero delle imposte sul reddito pensione anche con molti anni di arretrati. Un bagno di sangue.
Io pago le tasse qui ho Residenza qui...
L'abbonamento italiano Poi nemmeno e intestato a Me....ma a mia ex moglie
Quindi dove sta il problema...?mi sembra a volte si cerchi il pelo nell'uovo anche quando non c'e
Ma uno che ha casa e utenze intestate in Italia, ma di fatto è residente in Tunisia, non ha diritto a defiscalizzazione?
Se non ho capito male da altri post è obbligato a pagare addizionale comunale e Regionale......
Attendo lumi.
Capiamo una buona volta che quello che abbiamo qui fa parte di degli accordi bilaterali tra i due stati, trasformati in legge e questi accordi dicono che non dobbiamo stare sul territorio italiano per più di 183 giorni l'anno, non rubiamo niente, è tutto legale e di certo non si dimostra la nostra permanenza in territorio italiano con un abbonamento a SKY ma con una precisa denuncia fatta alle autorità competenti e successivi controlli e pedinamenti (ad personam) da parte delle forze dell'ordine (allo stesso modo di quanto avviene per gli assenteisti dal posto di lavoro)... tranquilli quindi e buona visione con la tv.

pool1968 ha scritto :Scusate la domanda e il post nella sezione sbagliata.
Ma uno che ha casa e utenze intestate in Italia, ma di fatto è residente in Tunisia, non ha diritto a defiscalizzazione?
Se non ho capito male da altri post è obbligato a pagare addizionale comunale e Regionale......
Attendo lumi.
Ecco cosa accade a diffondere gli allarmismi infondati, una persona come pool che legge va in confusione e giustamente pone questa domanda...
Le utenze intestate in Italia le paghi normalmente, la defiscalizzazione la ottieni perché sei residente in Tunisia, se poi hai altri beni in Patria farai una dichiarazione dei redditi per pagare le giuste imposte sui beni che stanno in Italia.
L'addizionale regionale e comunale sono riferite all'anno precedente e scadono il mese di novembre di tutti gli anni, quindi anche quando avrai ottenuto la defiscalizzazione dovrai pagare le addizionali regionali e comunali per il primo anno, poi dovrebbero scomparire dal cedolino, a dicembre ti saprò dare conferma della correttezza di quanto ho scritto 
Aggiungo...con la stessa logica saremmo inadempienti anche Verso la Rai....dove si Paga un Canone in Italia
Ma Poi tramite Parabole e Satellite la vedi in tutto il mondo ....e cosi anche x canali Francesi....Spagnoli...e c.ra
Scusa ancora per la domanda forse un po' banale, ma per natura ( e per lavoro) sono una persona cauta, preferisco fare una domanda in più che trovarmi nelle grane poi.
Grazie ancora.
Mi scordavo questo ottimo servizio S'y
Giusto
pool1968 ha scritto :Grazie Anto per la celere risposta.
Scusa ancora per la domanda forse un po' banale, ma per natura ( e per lavoro) sono una persona cauta, preferisco fare una domanda in più che trovarmi nelle grane poi.
Grazie ancora.
hai fatto benissimo pool i futuri lettori che nei prossimi anni leggeranno questa discussione avranno anche loro le idee più chiare
è lo spirito del forum porre domande e avere risposte (possibilmente corrette) 




In merito leggete il recente Provvedimento del Ministero Economia e Finanza nr. 43999 del giugno 2017 sulla materia a valere sui dati dal 2010.
in effetti nell'elenco non sono previsti i contratti di abbonamento TV, ma le utenze domestiche in Italia si'. vedere lettera F e G
estrapolo
1.3 Come previsto dall’articolo 83, comma 17-ter, del decreto legge n. 112 del 2008, in fase di prima attuazione del comma 17-bis, i dati di cui al punto 1.1 riguarderanno anche le persone fisiche che hanno chiesto l’iscrizione nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero a decorrere dal 1° gennaio 2010, qualora non comunicati già in precedenza all’Agenzia.
2. Criteri per la formazione delle liste selettive
2.1 I criteri da utilizzare per la formazione delle liste selettive di cui all’articolo 83, comma 17-bis, del decreto legge n. 112 del 2008, basati anche su elementi segnaletici della permanenza dei soggetti in Italia, sono i seguenti: a) residenza dichiarata in uno degli Stati e territori a fiscalità privilegiata, individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999; b) movimenti di capitale da e verso l’estero, trasmessi dagli operatori finanziari nell’ambito del monitoraggio fiscale di cui al decreto legge 28 giugno 1990 n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227; c) informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all’estero, trasmesse dalle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito di Direttive europee e di Accordi di scambio automatico di informazioni; d) residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente; e) atti del registro segnaletici dell’effettiva presenza in Italia del contribuente; f) utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive; g) disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto; h) titolarità di partita Iva attiva; i) rilevanti partecipazioni in società residenti di persone o a ristretta base azionaria;
3 j) titolarità di cariche sociali; k) versamento di contributi per collaboratori domestici; l) informazioni trasmesse dai sostituti d’imposta con la Certificazione unica e con il modello dichiarativo 770; m) informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini IVA, comunicate ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 nonché ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. 2.2 Le liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati includeranno prioritariamente i contribuenti che hanno richiesto l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero per i quali sono presenti uno o più elementi riportati al punto 2.1;
........................
avevo scritto un altro post ieri e non lo vedo; non so se è stato censurato o c'è stato un errore.
Preciso...non voglio creare allarmismo ma solo mettere in guardia e condividere informazioni...io voglio o vorrei trasferirmi in Tunisia.
ciao a tutti.
(almeno lo spero)Ahhjjj....ma penso...caldo.....bello....una tavola....inviami tua Mail....ti faccio foto della "Mia" Spiaggetta
Cia anto










Quali sono le norme Inadempienti...?
Siamo Residenti Qui...Viviamo Qui...
Paghiamo le Tasse Qui....le Utenze Italiane nelle Case Italiane....quale e' il Punto Oscuro....???




AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0043999.03-03-2017-U
...nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero a decorrere dal 1° gennaio 2010,
qualora non comunicati già in precedenza all’Agenzia.
2. Criteri per la formazione delle liste selettive
2.1 I criteri da utilizzare per la formazione delle liste selettive di cui all’articolo
83, comma 17-bis, del decreto legge n. 112 del 2008, basati anche su elementi
segnaletici della permanenza dei soggetti in Italia, sono i seguenti:
a) residenza dichiarata in uno degli Stati e territori a fiscalità privilegiata,
individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999;
b) movimenti di capitale da e verso l’estero, trasmessi dagli operatori
finanziari nell’ambito del monitoraggio fiscale di cui al decreto legge
28 giugno 1990 n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227;
c) informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti
all’estero, trasmesse dalle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito
di Direttive europee e di Accordi di scambio automatico di
informazioni;
d) residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente;
e) atti del registro segnaletici dell’effettiva presenza in Italia del
contribuente;
f) utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive;
g) disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto;
h) titolarità di partita Iva attiva;
i) rilevanti partecipazioni in società residenti di persone o a ristretta base
azionaria;
j) titolarità di cariche sociali;
k) versamento di contributi per collaboratori domestici;
3
l) informazioni trasmesse dai sostituti d’imposta con la Certificazione
unica e con il modello dichiarativo 770;
m) informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini IVA, comunicate ai
sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
nonché ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
L’Agenzia delle Entrate predisporrà Liste Selettive di contribuenti da sottoporre ad accertamenti fiscali in base alle informazioni ricevute dalle Anagrafi della Popolazione Residente. Le liste per accertare attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati, terranno conto del grado di rischio evasione in base alla constatazione di elementi segnaletici della presenza dei soggetti in Italia.
L’Agenzia delle Entrate ha deciso di intensificare l’attività di controllo nei confronti dei contribuenti che “fittiziamente” decidono di trasferire la loro residenza fiscale all’estero.
Il trasferimento di residenza all’estero effettuato al solo scopo di evadere o eludere materia imponibile nello Stato di residenza è diventata pratica utilizzata negli ultimi anni da molti contribuenti, che consciamente o meno hanno utilizzato procedure non corrette per trasferire la loro residenza all’estero.
L’Agenzia delle Entrate sulla base di quanto indicato nel D.L. n. 193/2016 ha stabilito che i Comuni che ricevono la richiesta di iscrizione all’AIRE da parte di soggetti iscritti alla propria anagrafe, debbano segnalare tale informazione all’Agenzia delle Entrate nel termine massimo di sei mesi, in modo che l’Amministrazione finanziaria possa formare Liste Selettive per successivi controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati.
Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2017 n. 43999, dà attuazione a tale previsione, andando anche ad individuare i criteri per la formazione delle Liste Selettive. Il provvedimento stabilisce che le Liste dovranno essere formate sulla base di elementi che facciano ipotizzare la permanenza dei cittadini in Italia, nonostante il dichiarato trasferimento all’estero.
Vediamo, quindi, i criteri scelti dall’Agenzia delle Entrate per individuare il rischio evasione e quindi per la formazione delle Liste Selettive dei contribuenti da sottoporre ad accertamenti fiscali.... continua (vedi link o post precedente)
ehmbeh!????




L'ideale sarebbe sbarazzarsi di qualsiasi proprietà e mobili registrati in italia, conti correnti ed utenze al seguito, residenza inclusa.
Se ci pensi, un pensionato va all'estero a godersi un pò la vita. Se deve mettersi a pensare a tutte le tasse e balzelli che ogni volta spuntano come funghi, non è poi cosi difficile farsi sfuggire il pagamento di qualche tassa.
Sono Résidente Qui ..Pago le mie Tasse Qui....mi tengo le mie Proprieta in Italia e in Francia...pago Tutte le tasse Relative che mi escono IMU TASI...TARI.
TAXE PROPRIÉTÉ.... UTENZE DOMESTICHE....E VIVO FELICE E CONTENTO
Servizi essenziali per espatriare




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