Salve,
attualmente lavoro in Inghilterra con un contratto presso l'università di Warwick.
Ho versato per 8 mesi contributi pensionistici (il salary sacrifice) dai quali posso recedere ma senza la possibilità di ottenere alcun rimborso.
Qualcuno sa se sia possibile una volta tornati, eventualmente, in Italia, importare i fondi maturati nel sistema pensionistico italiano?
Per completezza allego sotto la risposta dell'INPS, che temo sia un generico copia incolla che mandano per richieste simili...
Le comunichiamo quanto segue: Le Convenzioni Internazionali in materia di sicurezza sociale sono state
stipulate per assicurare ai cittadini italiani migranti gli stessi benefici previsti dalla legislazione del Paese estero nei confronti dei propri cittadini come se il lavoro si fosse svolto sempre nello stesso Stato. A tale scopo si
applicano i Regolamenti CEE (Paesi dell'U.E.) ovvero gli Accordi bilaterali (Paesi extracomunitari) che si fondano su tre principi essenziali: •la parità di trattamento , in base alla quale ciascuno Stato è tenuto ad assicurare ai
cittadini degli altri Stati membri lo stesso trattamento e gli stessi benefici riservati ai propri cittadini; •il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti e la possibilità, quindi, di ottenere il pagamento delle prestazioni
nel Paese di residenza anche se a carico di un altro Stato; •la totalizzazione dei periodi di assicurazione e contribuzione , grazie alla quale i periodi di lavoro svolto nei vari Stati si cumulano, se non sovrapposti, nel rispetto e
nei limiti delle singole legislazioni nazionali, per consentire il perfezionamento dei requisiti richiesti per il diritto alle prestazioni. Il lavoratore che ha svolto attività lavorativa subordinata in Stati che non sono legati
all'Italia da Convenzioni di sicurezza sociale se vuole utilizzare in Italia tale contribuzione ha la possibilità di chiedere il riscatto del lavoro svolto all'estero , a titolo oneroso, secondo quanto previsto dall'art. 51, c. 2,
della L. 153/1969. In caso di attività lavorativa svolta in Italia da cittadini di Paesi non convenzionati, è prevista la possibilità in favore dei lavoratori extracomunitari che rimpatriano di beneficiare di una prestazione
pensionistica al compimento del 65° anno d'età, in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, c. 20, della Legge 335/1995 (Legge n. 189/2002). La ringraziamo per aver utilizzato il servizio INPSRisponde, non
esiti a contattarci per ulteriori richieste.