Permanenza in portogallo tipo di controlli
Ultima attività 19 Agosto 2021 di sebyda
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Che tipo di controlli ci possono essere per verificare la permanenza in portogallo? E da parte di chi? Grazie
giulianodacol ha scritto :Che tipo di controlli ci possono essere per verificare la permanenza in portogallo? E da parte di chi? Grazie
L Agenzia delle Entrate in Italia.
I prelievi bancomat credo siano i più semplici da controllare.
Gli altri anni restando in Portogallo tra gli 8 ed i 9 mesi non mi sono mai preoccupato, ma quest'anno che causa covid potrei rientrare di poco nei 183 giorni il primo e l'ultimo giorno di ogni periodo di permanenza portoghese effettuo un prelievo bancomat, oltte ad un utilizzo regolare.
L'agenzia delle entrate per prima controllerà la tua permanenza in Italia che risulta essere elemento presupposto alla iscrizione a Aire.
Quindi in Italia basso basso profilo.
Per permanenza intendo più di 183 gg.
ls4giovanni ha scritto :L'agenzia delle entrate per prima controllerà la tua permanenza in Italia che risulta essere elemento presupposto alla iscrizione a Aire.
Quindi in Italia basso basso profilo.
invece, rispettare la tempistica prevista mi sa che è meglio eh?
Altri controlli sono stati fatti in PT.
Nessuno sta' contestando la tempistica. Non si cerca di fare furbate. Tuttavia la domanda sui controlli è lecita. Soprattutto perché in caso di controllo sarebbe utile capire cosa si andrà a controllare. Come si dimostra la presenza o l'assenza ?. Ipotesi tante, supposizioni fantasiose di + .
Senza dimenticare che esistono i casi di forza maggiore che non riguardano solo la pandemia. Per questo cercare di capire almeno la norma o la prassi che sottende questo stato di cose diventa interessante se non strategico.
A mio avviso comunque le autorità italiane controllano la permanenza o la assenza da IT. Quelle Portoghesi il PT. Per arrivare a controllare in altro paese ci devono essere presupposti molto gravi, penali, che vanno ben al di là del conteggio dei gg .
Da quello che io ho capito, al di la della permanenza quello che verificano è di controllare dov'è il tuo centro di interessi, puoi stare anche meno di 6 mesi ma se i tuoi interessi sono li poco cambia per loro, se hai moglie e figli in Ita sarà difficile credere che il tuo centro interessi è in Portogallo.
Esattamente. Il problema sta nello stabilire, da parte di un giudice (perché semmai li si va a finire), il centro di interesse. Tutto ruota attorno a ciò che può sostenere la collocazione del centro di interesse. Da parte di ciascuno dei "contendenti".
Non ci sono parametri ma elementi concreti che convincano chi giudica .
Questa sentenza della Cassazione è esplicativa:
L’iscrizione all’AIRE non è un elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia di un soggetto quando ci sono indizi, precisi e concordanti, tali da ritenere che questi abbia in Italia la propria dimora abituale o il proprio domicilio, inteso come sede principale dei propri affari ed interessi economici nonché delle proprie relazioni personali.
Sono questi i principi contenuti nella sentenza della Corte di Cassazione n. 13114 pubblicata il 21 marzo 2018.
Trattasi una questione fiscale ed anche rilevante . Stilista italiano con residenza fiscale in Svizzera.
Questi sono i criteri di controlli dell'Agenzia delle Entrate, leggere bene il punto 2.1
Più criteri si hanno in questo punto e maggiori sono i punti che il software ti porti in alto nella classifica dei candidati al controllo.
Il primo criterio di selezione importante è appertenere alla lista dei territori a fiscalità privilegiata (black list) della quale non fa parte il Portogallo !
Ognuno tragga le proprie personali conclusioni.
PROVV. N.43999 del 3 marzo 2017
Modalità di acquisizione dei dati dei richiedenti l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero e definizione dei criteri per la formazione delle liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati.
IL DIRETTORE
In base alle attribuzioni conferitegli nelle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
dispone
1. Modalità di acquisizione dei dati
1.1 I dati relativi ai richiedenti l’iscrizione all’AIRE di cui all’articolo 83, comma 17-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono acquisiti dall’Agenzia delle entrate attraverso l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), istituita presso il Ministero dell’Interno dall’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
1.2 Nelle more della piena attuazione del piano di subentro dell’ANPR alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all’estero tenute dai Comuni, i dati di cui al punto 1.1 sono ricevuti, con i contenuti e le modalità stabiliti sulla base di accordi convenzionali, e con cadenza non inferiore al semestre, tra l’Agenzia delle entrate e il Ministero dell’Interno, presso il quale è istituita l’AIRE centrale;
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1.3 Come previsto dall’articolo 83, comma 17-ter, del decreto legge n. 112 del 2008, in fase di prima attuazione del comma 17-bis, i dati di cui al punto 1.1 riguarderanno anche le persone fisiche che hanno chiesto l’iscrizione nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero a decorrere dal 1° gennaio 2010, qualora non comunicati già in precedenza all’Agenzia.
2. Criteri per la formazione delle liste selettive
2.1 I criteri da utilizzare per la formazione delle liste selettive di cui all’articolo 83, comma 17-bis, del decreto legge n. 112 del 2008, basati anche su elementi segnaletici della permanenza dei soggetti in Italia, sono i seguenti:
a) residenza dichiarata in uno degli Stati e territori a fiscalità privilegiata, individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999;
b) movimenti di capitale da e verso l’estero, trasmessi dagli operatori finanziari nell’ambito del monitoraggio fiscale di cui al decreto legge 28 giugno 1990 n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
c) informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all’estero, trasmesse dalle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito di Direttive europee e di Accordi di scambio automatico di informazioni;
d) residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente;
e) atti del registro segnaletici dell’effettiva presenza in Italia del contribuente;
f) utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive;
g) disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto;
h) titolarità di partita Iva attiva;
i) rilevanti partecipazioni in società residenti di persone o a ristretta base azionaria;
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j) titolarità di cariche sociali;
k) versamento di contributi per collaboratori domestici;
l) informazioni trasmesse dai sostituti d’imposta con la Certificazione unica e con il modello dichiarativo 770;
m) informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini IVA, comunicate ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 nonché ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
2.2 Le liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati includeranno prioritariamente i contribuenti che hanno richiesto l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero per i quali sono presenti uno o più elementi riportati al punto 2.1;
2.3 In fase di prima attuazione dell’articolo 83, comma 17-bis, del decreto legge n. 112 del 2008, i criteri di cui al punto 2.1 verranno utilizzati anche per la formazione delle liste selettive relative alle persone fisiche che hanno chiesto l’iscrizione nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero a decorrere dal 1° gennaio 2010 e che non hanno presentato istanza di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-octies del decreto legge n. 167 del 1990.
Motivazioni
Il comma 17-bis dell’art. 83 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, introdotto dall’art. 7, comma 3, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, prevede che i dati dei richiedenti l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), siano resi disponibili all’Agenzia delle entrate entro i sei mesi successivi alla richiesta, al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati.
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La medesima disposizione stabilisce che le modalità di comunicazione dei predetti dati e i criteri per la creazione delle liste sono disciplinati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Il comma 17-ter del citato art. 83 prevede altresì che, in fase di prima attuazione delle disposizioni del comma 17-bis, le attività ivi previste da parte dei Comuni e dell’Agenzia delle entrate vengano esercitate anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto l’iscrizione all’AIRE a decorrere dal 1° gennaio 2010 e ai fini della formazione delle liste selettive si terrà conto della eventuale mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-octies del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
L’acquisizione dei predetti dati avverrà a regime attraverso l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), che subentrerà alle Anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all’estero, tenute dai Comuni.
L’articolo 7 del decreto legge n. 193 del 2016 ha riaperto i termini della procedura di collaborazione volontaria e ha disposto che, entro tre mesi dall’entrata in vigore del medesimo, sia adottato un provvedimento del Direttore dell’Agenzia che disciplini le modalità di comunicazione dei predetti dati e definisca i criteri per la formazione di liste selettive.
Considerato che ad oggi non è stato ancora completato il subentro dell’ANPR alle anagrafi esistenti, si è reso necessario individuare una modalità transitoria di comunicazione dei dati per assicurare l’immediata operatività delle disposizioni introdotte dall’art. 7 del decreto legge 193 del 2016, evitando di introdurre ulteriori adempimenti ed oneri in capo alle amministrazioni interessate.
Il presente provvedimento prevede, pertanto, che, in via transitoria e fino alla completa attuazione del piano ANPR, le modalità di trasmissione dei dati dei richiedenti l’iscrizione all’AIRE sono quelle stabilite dagli accordi convenzionali di cooperazione informatica tra Agenzia e Ministero dell’Interno che già
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assicurano l’accesso ai dati contenuti nell’AIRE centrale e la trasmissione delle informazioni sui richiedenti l’iscrizione.
In relazione ai criteri per la formazione delle liste selettive per i controlli relativi alle attività finanziarie e agli investimenti patrimoniali esteri non dichiarati, il presente provvedimento definisce i principali elementi posti a base dell’attività di analisi del rischio con riferimento a tale tipologia di contribuenti. In particolare, i controlli saranno prioritariamente indirizzati nei confronti dei soggetti, richiedenti l’iscrizione all’AIRE, che presentano significativi elementi segnaletici di una effettiva permanenza in Italia. Tali elementi saranno valutati singolarmente ovvero in combinazione tra loro, in base alla relativa specifica rilevanza.
Ai fini della individuazione delle attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati, assumono particolare rilievo i dati pervenuti, nell’ambito dello scambio automatico di informazioni, dalle Autorità fiscali estere, sulla base delle direttive europee e degli accordi internazionali.
In particolare, la Direttiva del Consiglio 2011/16/UE (cosiddetta DAC1) prevede lo scambio, tra le altre, delle informazioni relative alle proprietà immobiliari estere detenute dai soggetti residenti. La Direttiva è stata modificata dalla Direttiva del Consiglio 2014/107/UE (cosiddetta DAC2), che ha aggiunto lo scambio obbligatorio delle informazioni finanziarie sui conti detenuti all’estero. Il flusso, che ha cadenza annuale, contiene i dati identificativi dei conti esteri dei soggetti residenti, il relativo saldo o valore, l’importo totale lordo di interessi, dividendi e altri redditi generati in relazione al conto.
A livello extra-UE, la stessa tipologia di informazioni è scambiata nell’ambito degli Accordi con i Governi di altri Stati esteri relativi allo scambio automatico di informazioni finanziarie secondo il Common Reporting Standard. Le giurisdizioni che si sono impegnate a scambiare le informazioni secondo lo standard globale a partire dal 2017 (cosiddetti early adopters) sono 53 e, ad oggi, altre 47 giurisdizioni si sono impegnate allo scambio con decorrenza 2018.
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Inoltre, in relazione ai dati finanziari, sulla base dell’accordo FATCA con gli Stati Uniti d'America, ratificato dalla legge 18 giugno 2015, n. 95, l’Agenzia riceve le informazioni sui conti detenuti negli USA dai soggetti residenti già dall’anno di riferimento 2015.
RIFERIMENTI NORMATIVI
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
˗ Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1);
˗ Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
˗ Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1).
b) Disciplina normativa di riferimento:
- Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (articolo 83, commi 17-bis e 17-ter);
- Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193;
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice Amministrazione Digitale (articolo 62);
- Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999;
- Direttiva del Consiglio 2011/16/UE, come modificata dalla Direttiva del Consiglio 2014/107/UE;
- Accordi con i Governi di altri Stati esteri relativi allo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali secondo il Common Reporting Standard;
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- Accordo F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act) tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America ratificato dalla legge 18 giugno 2015, n. 95;
- Decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
- Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 03/03/2017
Firmato digitalmente
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Rossella Orlandi
Articolo 1 - Stati fiscalmente privilegiati ai fini IRPEF
In vigore dal 24 febbraio 2014
Si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i
seguenti Stati e territori:
Alderney (Aurigny);
Andorra (Principat d'Andorra);
Anguilla;
Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda);
Antille Olandesi (Nederlandse Antillen);
Aruba;
Bahama (Bahamas);
Bahrein (Dawlat al-Bahrain);
Barbados;
Belize;
Bermuda;
Brunei (Negara Brunei Darussalam);
(Paese eliminato dalla lista ai sensi dell'art. 2 decreto 27 luglio 2010);
Costa Rica (Republica de Costa Rica);
Dominica;
Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida);
Ecuador (Repuplica del Ecuador);
Filippine (Pilipinas);
Gibilterra (Dominion of Gibraltar);
Gibuti (Djibouti);
Grenada;
Guernsey (Bailiwick of Guernsey);
Hong Kong (Xianggang);
Isola di Man (Isle of Man);
Isole Cayman (The Cayman Islands);
Isole Cook;
Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands);
Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands);
Jersey;
Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya);
Liberia (Republic of Liberia);
Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein);
Macao (Macau);
Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia);
Maldive (Divehi);
(Paese eliminato dalla lista ai sensi dell'art. 2 decreto 27 luglio 2010);
Maurizio (Republic of Mauritius);
Monserrat;
Nauru (Republic of Nauru);
Niue;
Oman (Saltanat 'Oman);
Panama (Republica de Panama');
Polinesia Francese (Polynesie Francaise);
Monaco (Principaute' de Monaco);
Sark (Sercq);
Seicelle (Republic of Seychelles);
Singapore (Republic of Singapore);
Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis);
Saint Lucia;
Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines);
Svizzera (Confederazione Svizzera);
Taiwan (Chunghua MinKuo);
Tonga (Pule'anga Tonga);
Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands);
Tuvalu (The Tuvalu Islands);
Uruguay (Republica Oriental del Uruguay);
Vanuatu (Republic of Vanuatu);
Samoa (Indipendent State of Samoa).
Le Liste Selettive di contribuenti da sottoporre a controllo sono elaborate da un applicativo informatico, il So.No.Re. (Soggetti Non Residenti), un software in grado di incrociare informazioni presenti in diverse banche dati, capace di incrociare i dati presenti nelle tante costellazioni dell’anagrafe tributaria e intercettare non solo gli italiani che spostano risorse fuori dall’Italia ma, anche gli stranieri che operano “silenziosamente” (per il Fisco) in Italia. Il So.No.Re. dovrebbe poter leggere tutte le informazioni che arrivano dai Paesi con i quali è attivo lo scambio automatico di dati.
Le informazioni possono pervenire anche dalle utenze (gli allacciamenti al gas e all’energia elettrica impongono di comunicare il proprio codice fiscale).
So.No.Re. dovrebbe poter intensificare anche la caccia agli italiani che spostano redditi e capitali all’estero. Il primo dato arriva proprio dalla iscrizione all’ A.I.R.E., trasmessa al Comune dell’ultima residenza, che può essere incrociato con altri dati in grado di indicare la presenza o no del contribuente (comunicazioni dei dati rilevanti ai fini IVA, informazioni riguardanti lo scambio di informazioni fiscali).
Volevo dire semplicemente che per essere controllati bisogna che vai in un paese a fiscalità privilegiata oppure se in Portogallo:
1. Si va da soli senza la moglie e senza separarsi
2. Si hanno intestate utenze in Italia
3. Si continuano a muovere capitali da conti portoghesi a conti italiani e poi in Italia si prelevano e spendono
4. oltre alla moglie che resta in Italia si lasciano insieme anche figli minori e si mantengono
5. Si continuano a fare atti di compravendita in Italia di beni immobili e mobili
6. Si mantiene un autoveicolo in Italia con alte percorrenze e tagliandi verificabili
7. Si ha una partita Iva attiva in Italia
8. Si hanno quote in società e cariche sociali
9. si è iscritti a club, palestre, partiti politici e si fanno partecipazioni attive
10. si versano contributi per collaboratori domestici
11. si fanno operazioni rilevanti ai fini Iva
etc. etc.
Bè, come si fa a non salire primi nella classifica del software So.No.Re. ???
In questi casi anche a stare tutto l'anno in Portogallo non si è in regola !!!
Perchè è evidente che il centro di interessi, che è la cosa più rilevante ai fini dell'imposizione fiscale, non è in Portogallo !!!
ls4giovanni ha scritto :Questa sentenza della Cassazione è esplicativa:
L’iscrizione all’AIRE non è un elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia di un soggetto quando ci sono indizi, precisi e concordanti, tali da ritenere che questi abbia in Italia la propria dimora abituale o il proprio domicilio, inteso come sede principale dei propri affari ed interessi economici nonché delle proprie relazioni personali.
Sono questi i principi contenuti nella sentenza della Corte di Cassazione n. 13114 pubblicata il 21 marzo 2018.
Trattasi una questione fiscale ed anche rilevante . Stilista italiano con residenza fiscale in Svizzera.
Volevo dire che queste sono le persone che vengono captate dal software di controllo, oppure se si è malvisti dal proprio comune di residenza per vari motivi, allora sono determinanti le segnalazioni che può fare all'Agenzia delle Entrate, in quanto nei primi tre anni è il Comune che incassa tutta l'Irpef recuperata, come da disposizioni e regolamenti.
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