Cittadini dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE/AELS)
I cittadini UE/AELS non hanno bisogno di un visto per entrare in Svizzera.
Per trascorrervi la pensione, è necessario richiedere un permesso di soggiorno senza attività lucrativa.
Il richiedente deve dimostrare di disporre:
di risorse finanziarie sufficienti da non dover ricorrere alla previdenza sociale svizzera;
di un'assicurazione malattia e infortuni che copra i rischi sul territorio svizzero;
di un alloggio e della documentazione richiesta dal cantone di residenza.
Il permesso viene rilasciato generalmente nella forma del permesso B ed è rinnovabile a condizione che i requisiti continuino a essere soddisfatti.
Cittadini di Stati terzi
Le condizioni d'ingresso per i pensionati provenienti da Stati terzi sono molto più restrittive. Il richiedente deve avere in linea di principio almeno 55 anni, avere legami personali particolari con la Svizzera e disporre di mezzi finanziari adeguati.
Il possesso di un immobile, i soggiorni turistici o la volontà di vivere in Svizzera non sono di norma sufficienti a dimostrare l'esistenza di legami personali particolari.
Se la nazionalità del richiedente lo necessita, è necessario ottenere un visto di tipo D prima dell'ingresso in Svizzera. L'autorità cantonale esamina la domanda, che può essere sottoposta anche all'approvazione della Segreteria di Stato per l'immigrazione.
Pensione, previdenza e fiscalità in Svizzera
Il sistema previdenziale svizzero si articola su tre pilastri: l'AVS (Assicurazione vecchiaia e superstiti), la previdenza professionale e la previdenza individuale. I diritti di un espatriato dipendono dai contributi versati, dalla sua nazionalità, dal Paese di residenza al momento del pensionamento e dalle convenzioni internazionali in vigore.
La 13ª mensilità della pensione AVS
La 13ª mensibilità della pensione AVS sarà versata per la prima volta nel dicembre 2026. L'importo corrisponderà a un dodicesimo delle mensilità AVS percepite nel corso dell'anno. Ne avranno diritto le persone che, al momento del versamento, percepiscono una pensione di vecchiaia AVS.
L'età di pensionamento
Con la riforma AVS 21, l'età di pensionamento è fissata a 65 anni sia per le donne che per gli uomini. Per le donne nate tra il 1961 e il 1969 sono previste disposizioni transitorie specifiche. È inoltre possibile anticipare o posticipare, in tutto o in parte, il pagamento della rendita, con una conseguente riduzione o un aumento dell'importo.
Fiscalità delle pensioni
Chi risiede in Svizzera deve generalmente dichiarare i redditi e il patrimonio posseduti in tutto il mondo. La tassazione di una pensione percepita dall'estero o di una rendita svizzera dipende però dagli accordi fiscali tra la Svizzera e il Paese interessato.
Le regole possono cambiare a seconda del tipo di prestazione, ad esempio pensione pubblica o privata, rendita professionale o versamento in capitale. Per sapere in quale Paese deve essere pagata l'imposta, è quindi necessario verificare la convenzione contro la doppia imposizione applicabile.
In Svizzera, le aliquote fiscali variano inoltre in base al cantone e al comune di residenza. Alcune prestazioni complementari AVS o AI sono esenti da imposta, mentre le rendite ordinarie devono essere dichiarate.
Link utili:
Segreteria di Stato per l'immigrazione www.sem.admin.ch
Portale visti online www.swiss-visa.ch
Dipartimento federale degli affari esteri www.eda.admin.ch
Autorità cantonali della migrazione e del lavoro www.sem.admin.ch/sem/fr/home/ueberuns