PASSAPORTO SANITARIO : LE NOVITÀ IN DETTAGLIO
Ultima attività 27 Ottobre 2021 di Francesca
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Decreto legge relativo alla tessera vaccinale: i dettagli.
Il decreto legge relativo alla tessera vaccinale è stato pubblicato venerdì 22 ottobre 2021 in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore due mesi dopo tale pubblicazione
In virtù di tale decreto legge, il pass vaccinale sarà assegnato a qualsiasi persona di età superiore ai 18 anni residente in Tunisia e che abbia completato il programma vaccinale. Questo pass sarà richiesto nelle seguenti aree:
- Strutture e uffici di competenza dello Stato, enti locali ed enti pubblici, società ed enti,
- Istituti di istruzione e università, istituti di formazione professionale, asili nido, asili nido e kouttab nel settore pubblico e privato e centri di protezione sociale,
- Strutture sanitarie pubbliche e private per il supporto del paziente o per le visite,
- Carceri, centri di riabilitazione per bambini delinquenti e centri di custodia per le visite,
- Caffè, ristoranti e locali di varia categoria, unità turistiche e spazi aperti al pubblico,
- Luoghi e spazi riservati al tempo libero e alle celebrazioni, e per ospitare fiere, convegni, manifestazioni artistiche, scientifiche, culturali e sportive, nonché luoghi di culto.
Inoltre, le persone prive di tessera vaccinale sono sanzionate con la sospensione dell'esercizio delle funzioni per il personale statale e la sospensione del contratto di lavoro per i dipendenti del settore privato. Il periodo di sospensione dell'esercizio delle funzioni e del contratto di lavoro non è remunerato.
In allegato il testo integrale del decreto legge:
Il Presidente della Repubblica, vista la Costituzione, visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2021, n. 2021-117, relativo a provvedimenti eccezionali,
Dopo delibera del Consiglio dei ministri. Fare il decreto-legge, il cui contenuto è il seguente:
Articolo 1 - Un pass vaccinale è assegnato a ogni persona di nazionalità tunisina o residente in Tunisia, di età pari o superiore a diciotto (18) anni e che abbia completato il programma di vaccinazione contro il virus “SARSCoV-2”.
La tessera vaccinale di cui al primo comma del presente articolo può essere assegnata anche a persone di età inferiore ai diciotto (18) anni che abbiano completato il programma vaccinale. La tessera vaccinale di cui al primo comma del presente articolo è assegnata agli stranieri in arrivo in Tunisia e ai tunisini in possesso di certificati o tessere vaccinali rilasciati all'estero.
Viene inoltre assegnato uno specifico pass alle persone per le quali è controindicata la vaccinazione contro il virus “SARS-CoV-2”
Il modello della tessera vaccinale, le sue caratteristiche tecniche e le condizioni e le modalità della sua attribuzione sono fissate con decreto congiunto del ministro incaricato della salute e del ministro incaricato delle tecnologie della comunicazione.
Arte. 2 - I soggetti di cui ai commi primo e terzo dell'articolo 1 del presente decreto-legge devono presentare il tesserino vaccinale per accedere alle seguenti aree:
- Strutture e uffici di competenza dello Stato, enti locali ed enti pubblici, società ed enti,
- Istituti di istruzione e università, istituti di formazione professionale, asili nido, asili nido e kouttab nel settore pubblico e privato e centri di protezione sociale,
- Strutture sanitarie pubbliche e private per il supporto del paziente o per le visite,
- Carceri, centri di riabilitazione per bambini delinquenti e centri di custodia per le visite,
- Caffè, ristoranti e locali di varia categoria, unità turistiche e spazi aperti al pubblico,
- Luoghi e spazi riservati al tempo libero e alle celebrazioni, e per ospitare fiere, convegni, manifestazioni artistiche, scientifiche, culturali e sportive, nonché luoghi di culto.
Arte. 3 - Qualsiasi persona di nazionalità tunisina soggetta alle disposizioni del presente decreto-legge, deve presentare il libretto di vaccinazione all'uscita dal territorio tunisino dai vari posti di frontiera terrestre, marittima e aerea.
Arte. 4 - I ministeri devono organizzare campagne di vaccinazione intensive a beneficio dei loro agenti e assistenti, in coordinamento con il ministero preposto alla salute. Il calendario delle campagne di vaccinazione settoriale è fissato da comunicati stampa congiunti del Ministro della salute e del Ministro del settore, entro e non oltre sette (7) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto-legge. della Repubblica tunisina. Il calendario delle vaccinazioni per le persone collocate negli istituti penitenziari e nei centri di detenzione è altresì fissato entro lo stesso termine previsto dal secondo comma del presente articolo, con decisione dei ministri competenti per la salute, la giustizia e l'interno.
Arte. 5 - Il pubblico ufficiale e l'impiegato del settore privato beneficiano di un giorno di permesso retribuito per essere vaccinati a condizione che presentino al proprio superiore gerarchico o al proprio datore di lavoro la prova dell'avvenuta vaccinazione. L'agente o il dipendente beneficia anche di un congedo per malattia in aggiunta al predetto congedo, sulla base di un certificato medico all'uopo rilasciato.
Arte. 6 - La mancata presentazione della tessera vaccinale comporta la sospensione dell'esercizio delle funzioni per il personale dello Stato, degli enti locali e degli enti pubblici, delle aziende e degli stabilimenti, e del contratto di lavoro per i dipendenti del settore privato, fino alla presentazione della tessera vaccinale . Il periodo di sospensione dell'esercizio delle funzioni e del contratto di lavoro non è remunerato.
Arte. 7 - Dell'applicazione del divieto di accesso a tali spazi spettano i soggetti preposti all'accoglienza del pubblico negli spazi e nei luoghi della pubblica amministrazione di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge, sotto la responsabilità dei loro capi gerarchici e posti in caso di mancata presentazione del libretto di vaccinazione. In caso di violazione delle disposizioni del primo comma del presente articolo, nei confronti degli agenti interessati è avviato il procedimento disciplinare secondo la normativa vigente. Le pene previste dagli articoli 125 e 127 del codice penale si applicano in caso di aggressione nei confronti degli agenti di cui al primo comma del presente articolo nell'esercizio delle loro funzioni.
Arte. 8 - In caso di mancata applicazione del divieto di accesso agli spazi e ai luoghi ricadenti nel settore privato di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge, il governatore avente competenza territoriale emette un provvedimento di chiusura temporanea dello spazio o del luogo in cui il reato è stato commesso, per un periodo massimo di quindici (15) giorni. Le strutture sanitarie private non sono soggette a ordinanza di chiusura.
Arte. 9 - La relazione prevista dall'articolo 8 del presente decreto-legge è redatta dagli ispettori del controllo economico, degli addetti all'igiene, dei medici del lavoro, degli ispettori del lavoro e degli incaricati del controllo e dell'ispezione alle dipendenze degli enti pubblici di vigilanza, ciascuno per quanto di propria competenza , mediante verbale redatto da due agenti incaricati e giurati dopo aver reso nota la propria posizione e presentato le proprie carte professionali.
La denuncia deve contenere le dichiarazioni dell'autore del reato, nonché la data, il luogo e l'oggetto della denuncia, e deve altresì menzionare che l'autore del reato è stato informato della data e del luogo della sua redazione. L'agente inadempiente che assiste alla redazione del verbale deve sottoscrivere.
Se rifiuta di firmarlo o di rendere le sue dichiarazioni, ne viene fatto menzione nel verbale. Gli agenti incaricati della registrazione delle infrazioni sono autorizzati, nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni, ad accedere agli spazi e ai luoghi di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge.
Il verbale è trasmesso al governatore territorialmente competente, che può richiedere l'intervento della forza pubblica per eseguire i provvedimenti di chiusura.
Arte. 10 - Le disposizioni degli articoli 2, 3 e 6 del presente decreto-legge entrano in vigore decorsi due mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica tunisina. Tali disposizioni restano in vigore per un periodo di sei (6) mesi dalla scadenza dei suddetti due mesi.
Arte. 11 - Il presente decreto-legge sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica tunisina. Tunisi, 22/10/2021 alle 21:35
Per il momento il Pass Vaccinale tunisino è unicamente quello rilasciato dalla piattaforma "Evax.tn" ed è comprensivo di tutte le indicazioni richieste, dal lotto del vaccino, alla sua tipologia, alla persona che ha effettuato la somministrazione fino al codice QR valido per la sua certificazione. All'interno della Comunità Europea è accettato per la sua trasformazione in Green Pass purchè le inoculazioni siano state fatte con i vaccini indicati dalla normativa comunitaria. Per i viaggi dalla Tunisia verso altri Paesi o viceversa alla polizia di frontiera tunisina va esibito green pass europeo o titolo equivalente tunisino o di altri paesi extracomunitari. Solo in seguito a queste certificazioni si è ammessi senza alcuna ulteriore verifica.
L' ARGOMENTO (titolo del thread) con il testo del decreto legge che sopra avevo riportato nella versione integrale, riguarda le regole che verranno instaurate, a partire dal prossimo 22 di dicembre, per il quotidiano vivere su SUOLO TUNISINO .
(Già esiste, il thread per le norme di passaggio frontiere, con pass. sanitario ecc. per entrata/uscita dal Paese e norme / Italia)
Qui, per coloro che fossero ev. interessati a sapere qualche cosa riguardo a quel che si muove e che succede anche dietro le quinte : [link oscurato/ fuori contesto] (Domande e risposte con l'avv. Dr.Reiner Füllmich - con buon interprete ted.-italiano)
il titolo del thread è fuorviante perchè in questo forum interessa ciò che dovranno fare i cittadini italiani in caso di viaggio verso la Tunisia o viceversa... non credo sia di interesse ciò che dovranno fare i cittadini tunisini nel loro Paese. Preciso unicamente a scopo di commento che si stanno attivando associazioni contro questa normativa che dovrebbe portare chi non è vaccinato a rimanere a casa senza percepire lo stipendio (parlo sempre di impiegati della funzione pubblica tunisina nel loro Paese).
Ribadisco a scanso di malintesi da parte dei lettori che ciò che è realmente valido è il green pass europeo o la certificazione tunisina rilasciata dalla piattaforma Evax.tn.
.... riguarda pure quello cui dovranno adempiere NON solo i tunisini, ma pure i residenti. Ovvio che pure i residenti hanno da andare in banca, entrare in uffici ecc. Altrettanto ovvio che pure il Certificato sanitario estero abbia la stessa validità in Tunisia (e altrove).
Tuttavia, proprio il green pass (denominazione made in Italy, altrove denominato passaporto o certificato sanitario tout court) -SE e quando richiesto non solo per i viaggi oltre frontiera, bensì continuando a essere imposto con eccessive discriminazioni (lasciando a casa i lavoratori, con divieti di entrata nei locali ecc.)- potrebbe presto, a quanto pare, far parte del passato :
sembra -da nuove info e notizie- che abbia effettivamente da prevalere e pertanto da essere osservata e applicata la norma europea; in tal senso pare che proprio in questi giorni l' UE abbia avvertito, ammonendo ...(l'Italia in particolare, visto che il nervo degli interessi teutonici è stato toccato dove duole).
Siamo però, per l'appunto, in Tunisia. Qui il decreto di cui sopra è stato ispirato dal "consiglio" di Macron che, a tal proposito, aveva contattato per telefono, ca. 6 settimane or sono, il pres. Kais Saied. Da cui e per cui, fintanto che in Francia avranno valore e verranno applicate simili regole, in Tunisia è da supporre che le regole resteranno così, come da decreto.
Orbene, se il residente (italiano o altro) abbia dei privilegi che il tunisino non ha... beh, su questo non ho di certo commenti da fare, né mi compete; soprattutto, sarebbero tutte speculazioni inutili .
Soltanto avevo supposto poter essere di comune interesse, rendere noto quello che varrà nel paese dove residiamo, perchè quello che succede nel Paese tocca noi tutti e non fosse che per le possibili reazioni e decisioni dei cittadini (tunisini) di cui una buona parte (non la maggioranza, ma neppure una manciata) non vuole saperne di essere obbligata a vaccinarsi. Sarà quindi da vedere se prevarrà il bisogno della pagnotta (per il rischio di perdere l'impiego), o se ci saranno manifestazioni, resistenze e di che tipo e fino a che punto.
Bene, questo tanto per chiarire e nonostante mi pareva potesse essere dato per scontato che un minimo di interesse per quello che riguarda il Paese non guasta. Ma ovviamente il partito è preso... e a me un clima da pollaio non interessa. Soprattutto, non mi pare interessante e ancor meno utile polemizzare tanto per...
Le notizie, i post, se non corrispondono a imposizioni, criteri fuorvianti, atteggiamenti pregiudizievoli, critiche gratuite e a restrizioni assurde, non sono fuori luogo, né arbitrari. Soltanto vengono messe a disposizione di chi EV. volesse sapere cosa si sta muovendo nel posto in cui vive; ev. pure includendo qualcosa che stia un pochino oltre il piccolo orticello...
la maggioranza degli stranieri residenti sono dotati di green pass europeo o equipollenti, in questa normativa la cosa importante è legata ai lavoratori del pubblico impiego che sono quelli maggiormente chiamati ad ottemperare alla normativa, di certo non ci sarà alcuna novità per gli stranieri residenti che sia differente da quanto comunicato sul sito viaggiaresicuri del ministero degli esteri italiano fatto in cooperazione sia con l'Ambasciata italiana che con gli enti di Governo tunisini. Ripeto che il titolo come i contenuti sono fuorvianti oltre che prolissi, poi se lo vuoi capire bene altrimenti porta pure questa discussione all'infinito, per mio conto basta che i lettori abbiano capito di cosa si parla.
Dimenticavo... green pass è italiano certamente... questa è la parte del forum italiana, paese della Comunità Europea ma con frontiere ben delimitate (per fortuna).
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